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Tipologie di appalto: guida alle differenze tra appalto a corpo, appalto a misura e appalto a computo estimativo

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AUTORE: Alessia Antonia D'Alessio
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Tipologie di appalto: guida completa alle differenze dei contratti di appalto a corpo, appalto a misura e appalto a computo estimativo

Le caratteristiche, i rischi e i riferimenti normativi delle principali modalità contrattuali di esecuzione e pagamento negli appalti pubblici e privati

tipologia appalto - contratti appalti

 

Nel contesto dei contratti di appalto, che regolano l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi da parte di un appaltatore in favore di un committente, è fondamentale comprendere le diverse modalità con cui può essere determinato il corrispettivo. Il contratto di appalto può infatti essere strutturato secondo tre principali tipologie: a corpo, a misura, o a computo estimativo.

Ciascuna di queste modalità ha implicazioni differenti in termini di determinazione del prezzo, gestione dei rischi e flessibilità contrattuale. In questa guida analizziamo le principali caratteristiche e differenze, con i relativi riferimenti al Codice Civile e al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

 

Indice dell’articolo

  1. Appalto a corpo
  2. Appalto a misura
  3. Appalto a computo estimativo
  4. Le differenze in breve
  5. FAQ tecniche

 

Appalto a corpo: caratteristiche e implicazioni

Nel contratto di appalto a corpo, il corrispettivo viene stabilito in maniera forfettaria al momento della stipula. Ciò significa che l’appaltatore si impegna a realizzare l’intera opera o a prestare il servizio completo a un prezzo prefissato, indipendentemente dalle quantità effettive di lavoro o materiali impiegati. Il contratto non subisce modifiche neppure se, in fase di esecuzione, dovessero emergere lavorazioni maggiori o minori rispetto a quanto previsto, salvo il caso di varianti approvate.

Questa tipologia contrattuale è particolarmente adatta nei casi in cui il progetto sia dettagliato, completo e definitivo, e non si prevedano variazioni significative in corso d’opera. Il rischio tecnico ed economico è in gran parte a carico dell’appaltatore, che potrà trarre un maggiore margine economico solo in caso di un’esecuzione particolarmente efficiente.

Quando conviene:

  • Quando l’opera o il servizio sono ben definiti in partenza.
  • In presenza di condizioni di esecuzione stabili e prevedibili.

Vantaggi e svantaggi:

  • Per il committente: certezza del costo complessivo e maggiore controllo della spesa.
  • Per l’appaltatore: rischio di sottostima dei costi, ma possibilità di margine se eseguito in economia.

Riferimenti normativi: Codice Civile (art. 1655, 1657, 1665); Codice dei Contratti Pubblici (artt. 42 e 43 D.Lgs. 36/2023).

 


 

Appalto a misura: flessibilità nella determinazione del prezzo

L’appalto a misura prevede che il prezzo sia determinato in funzione delle quantità di lavoro effettivamente eseguite o dei materiali utilizzati. A differenza dell’appalto a corpo, qui il pagamento avviene sulla base delle rilevazioni in corso d’opera: a ogni unità di misura (es. metri quadri di muratura, metri cubi di scavo, ecc.) corrisponde un prezzo unitario definito contrattualmente.

È il modello preferibile quando non è possibile prevedere con esattezza la quantità di opere necessarie al momento della stipula. Il corrispettivo si forma progressivamente, man mano che i lavori procedono. Il committente conserva maggiore flessibilità e può monitorare l’andamento economico dell’appalto sulla base dei SAL (stati di avanzamento lavori).

Quando conviene:

  • In presenza di lavori con quantità variabili non determinabili ex ante.

Vantaggi e svantaggi:

  • Per il committente: maggiore aderenza tra prezzo e lavoro realmente eseguito, ma incertezza sul costo finale.
  • Per l’appaltatore: minore rischio economico in caso di aumento dei volumi, ma rischio di contestazioni sulle misure.

Riferimenti normativi: Codice Civile (art. 1655, 1657, 1665); Codice dei Contratti Pubblici (art. 42 D.Lgs. 36/2023).


 

Appalto a computo estimativo: un modello ibrido

L’appalto a computo estimativo rappresenta una via intermedia tra l’appalto a corpo e quello a misura. Si basa su un computo metrico estimativo, ovvero un documento tecnico redatto in fase progettuale che elenca tutte le lavorazioni previste, con quantità stimate e relativi prezzi unitari.

Il prezzo complessivo risulta quindi da una moltiplicazione tra le quantità presunte e i prezzi unitari. Tuttavia, a differenza dell’appalto a corpo, il computo estimativo ha valore previsionale: il corrispettivo potrà essere aggiornato in base alle quantità realmente eseguite e accertate tramite gli stati di avanzamento lavori (SAL). Questo consente di mantenere un certo controllo dei costi, pur riservando margini di aggiustamento in fase esecutiva.

Quando conviene:

  • Quando esiste una stima attendibile ma si desidera flessibilità in fase esecutiva.

Vantaggi e svantaggi:

  • Per il committente: equilibrio tra controllo economico iniziale e adattabilità a imprevisti.
  • Per l’appaltatore: possibilità di gestire variazioni progettuali con margini di manovra contrattuale.

Riferimenti normativi: Non esiste una disciplina autonoma; si applicano i principi generali del contratto d’appalto (artt. 1655 e ss. Codice Civile).


 

Differenze principali tra le tre tipologie di contratti di appalto

Le principali differenze tra appalto a corpo, appalto a misura e appalto a computo estimativo riguardano la determinazione del prezzo, la gestione del rischio e la flessibilità contrattuale:

  • Appalto a corpo: prezzo fisso pattuito a forfait, indipendente dalle quantità reali. Maggiore rischio per l’appaltatore.
  • Appalto a misura: pagamento sulla base delle quantità effettivamente eseguite. Maggiore flessibilità, ma incertezza sul costo finale.
  • Appalto a computo estimativo: prezzo iniziale basato su stime, con possibilità di aggiornamenti in corso d’opera. Compromesso tra previsione e adattabilità.

La scelta tra le diverse modalità dipende dalla natura dell’opera, dal grado di definizione del progetto e dalla volontà delle parti di gestire o condividere i rischi economici legati all’esecuzione dell’appalto.


 

FAQ | Contratti di appalto

Quali sono i contratti di appalto?
ll contratto di appalto è disciplinato dal Codice Civile (artt. 1655 e ss.) e dal Codice dei Contratti Pubblici per quanto riguarda gli appalti pubblici. Può riguardare lavori, servizi o forniture, e può essere a corpo, a misura o a computo estimativo.
Quali sono le 4 fasi fondamentali degli appalti pubblici?

Le quattro fasi fondamentali sono:

  • Programmazione e progettazione
  • Affidamento e gara
  • Esecuzione dell’appalto
  • Collaudo e verifica finale

Queste fasi sono regolate dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Quali sono i riferimenti normativi principali per l’appalto a corpo e a misura?

I principali riferimenti legislativi per l’appalto a corpo e a misura si trovano sia nel Codice Civile che nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e sono i seguenti:

  • Art. 1655 c.c.: definisce il contratto d’appalto come l’accordo con cui una parte si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
  • Art. 1657 c.c.: si applica in caso di mancato accordo sulle modalità di pagamento dell’appalto (a corpo o a misura), indicando che in tal caso il prezzo deve essere determinato a misura.
  • Art. 1665 c.c.: disciplina il pagamento del prezzo e distingue tra opere pagate a corpo e opere pagate a misura, chiarendo come debbano essere effettuati i pagamenti in funzione delle quantità di lavoro eseguito o del prezzo forfettario concordato.
  • D.Lgs. 36/2023: l’articolo 42 prevede che il corrispettivo per i lavori possa essere determinato “a corpo” o “a misura”. L’articolo 43 approfondisce la questione del corrispettivo, chiarendo che il contratto a corpo deve essere preferito quando le opere sono ben definite e le quantità non sono soggette a variazioni significative

Tipologie di appalto – Conrtatti di appalto

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