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ATI e Appalti: come funziona l’Associazione Temporanea d’Imprese

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AUTORE: Alessia Antonia D'Alessio
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ATI e Appalti: come funziona l’Associazione Temporanea d’Imprese

Lo strumento che consente anche alle piccole imprese di partecipare alle gare d’appalto pubbliche e private

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L’associazione temporanea di imprese (ATI) è una forma di collaborazione tra imprese che consente loro di partecipare congiuntamente a una gara d’appalto, pur in assenza – per ciascuna di esse – dei requisiti necessari richiesti dal bando. Grazie a questo strumento, anche soggetti privi singolarmente dei requisiti tecnici, economici o organizzativi possono cumulare le proprie capacità e presentarsi come un unico concorrente.

Si tratta, dunque, di una forma aggregata di partecipazione occasionale e temporanea, regolata nel settore pubblico dall’art. 68 del D.lgs. 36/2023 (che riprende il contenuto del precedente art. 48 del D.lgs. 50/2016), ma applicabile anche nel settore degli appalti privati. La sua funzione principale è quella di favorire la concorrenza e ampliare l’accesso al mercato, senza imporre la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.

 

Indice dell’articolo

  1. ATI – Una risposta pro-concorrenziale
  2. Struttura dell’ATI: nessun nuovo soggetto giuridico
  3. Regolamento dell’ATI: la governance interna
  4. Tipologie di ATI: orizzontale, verticale, mista
  5. Responsabilità delle imprese in ATI
  6. ATI già costituita e costituenda
  7. FAQ tecniche

 

Associazione temporanea di imprese – Una risposta pro-concorrenziale

L’ATI è uno strumento che mira a garantire l’ampliamento della platea dei concorrenti e a favorire la partecipazione anche da parte di piccole e medie imprese. In sintesi, il raggruppamento:

  • consente il cumulo dei requisiti tra più soggetti;

  • apre il mercato anche a imprese che, singolarmente, non avrebbero accesso alla gara;

  • tutela la par condicio e stimola la competizione;

  • garantisce alla stazione appaltante un risultato più solido, grazie alla sinergia di competenze, mezzi e risorse tra i partecipanti.

Durata limitata e scioglimento delle ATI

Essendo uno strumento funzionale all’aggiudicazione e all’esecuzione di uno specifico appalto, l’ATI ha una durata limitata e si scioglie alla conclusione dell’opera. Non dà origine a una collaborazione stabile tra imprese, né è pensata per svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste dall’oggetto dell’appalto.


 

Struttura dell’ATI: nessun nuovo soggetto giuridico

L’ATI non è una nuova entità giuridica. Le imprese che vi partecipano mantengono la propria autonomia fiscale e contributiva, ma operano congiuntamente per l’esecuzione di un appalto. La loro unione è finalizzata esclusivamente alla partecipazione a una specifica gara e si scioglie con la conclusione del contratto.

Il funzionamento è reso operativo attraverso il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza a una delle imprese, detta capogruppo o mandataria, che rappresenta l’intero raggruppamento nei confronti del committente. Questo mandato:

  • è conferito tramite scrittura privata autenticata o atto pubblico;

  • attribuisce alla mandataria la rappresentanza esclusiva verso la stazione appaltante;

  • può escludere espressamente (come chiarito dal MIMS) il potere della mandataria di gestire i pagamenti diretti destinati alle altre imprese mandanti.

 


 

Regolamento dell’Associazione Temporanea Imprese: la governance interna

Il rapporto tra le imprese partecipanti all’ATI è disciplinato dal Regolamento dell’ATI, un vero e proprio contratto interno che regola:

  • quote di partecipazione e di esecuzione;

  • distribuzione dei costi;

  • modalità operative per lo svolgimento delle prestazioni;

  • obblighi di garanzia tra le parti;

  • responsabilità reciproche;

  • gestione di eventuali inadempimenti o perdita dei requisiti.

Si tratta di un documento fondamentale per prevenire conflitti interni e garantire un’adeguata governance durante tutta la durata dell’appalto.

Tipologie di ATI: orizzontale, verticale, mista

Le ATI si distinguono in tre tipologie, a seconda del tipo di prestazione e della ripartizione tra le imprese associate:

ATI Orizzontale

  • Le imprese associate svolgono attività omogenee o simili.

  • La prestazione si suddivide in base alla quantità, tra soggetti con funzioni equivalenti.

  • Tipica nei lavori in cui si può frammentare facilmente la prestazione (es. lavori stradali su più tratte).

ATI Verticale

  • Una sola impresa (la capogruppo) esegue la prestazione principale, mentre le altre si occupano di quelle secondarie.

  • È la qualità della prestazione a definire la distribuzione dei compiti.

  • Spesso utilizzata in appalti multidisciplinari, dove è richiesta una competenza prevalente specifica.

ATI Mista

  • Combinazione delle due precedenti.

  • Le attività principali sono svolte in parte anche dalle mandanti (orizzontalità), ma la mandataria mantiene un ruolo guida (verticalità).

 


 

Responsabilità delle imprese in ATI

Sotto il profilo della responsabilità, le imprese che partecipano a un’ATI rispondono in solido verso la stazione appaltante, i fornitori e i subappaltatori. Tuttavia, nel caso delle ATI verticali, le mandanti rispondono solo per le prestazioni secondarie, mentre la mandataria mantiene una responsabilità complessiva sull’intera esecuzione del contratto.

ATI già costituita e costituenda

Una ATI può partecipare a una gara sia se è già costituita, sia se è costituenda. Nel secondo caso:

  • tutte le imprese devono sottoscrivere l’offerta di gara;

  • devono dichiarare l’impegno a costituirsi in ATI in caso di aggiudicazione;

  • vanno indicate le quote di partecipazione e di qualificazione;

  • deve esserci corrispondenza perfetta tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione.


 

FAQ | Associazione Temporanea di Imprese

Come funziona un’associazione temporanea di imprese?

Un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) è un accordo tra due o più imprese che si uniscono temporaneamente per partecipare congiuntamente a una gara d’appalto. Le imprese coinvolte mantengono la propria autonomia giuridica, fiscale e operativa, ma si coordinano per presentare un’offerta unica. Una delle imprese assume il ruolo di capogruppo (mandataria) e rappresenta il raggruppamento nei confronti della stazione appaltante, mentre le altre (mandanti) collaborano all’esecuzione del contratto secondo le modalità stabilite nell’accordo.

Che differenza c’è tra ATI e RTI?

Nel contesto degli appalti pubblici, i termini ATI (Associazione Temporanea di Imprese) e RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) sono utilizzati in modo intercambiabile. Entrambi si riferiscono alla stessa forma di collaborazione temporanea tra imprese per partecipare a una gara d’appalto. La differenza è puramente terminologica e non comporta distinzioni giuridiche o operative.

Cosa serve fare un ATI?

Per costituire un’ATI, le imprese interessate devono:

  1. Redigere un atto costitutivo: un documento formale che può essere una scrittura privata autenticata o un atto pubblico, in cui si stabiliscono le modalità di collaborazione.

  2. Nominare una capogruppo (mandataria): l’impresa che rappresenterà l’ATI nei confronti della stazione appaltante.

  3. Definire un regolamento interno: che stabilisce i rapporti tra le imprese partecipanti, le rispettive responsabilità, la ripartizione delle attività e delle quote di partecipazione.

  4. Presentare l’offerta di gara: l’ATI può partecipare a una gara sia se già costituita sia come costituenda, impegnandosi a formalizzare l’associazione in caso di aggiudicazione.

Inoltre, è necessario che ogni impresa partecipante possieda i requisiti richiesti per la propria quota di partecipazione all’appalto.

Quanto dura un ATI?
La durata di un’ATI è strettamente legata al progetto per cui è stata costituita. Generalmente, l’ATI si scioglie automaticamente al completamento dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto e una volta soddisfatte tutte le obbligazioni contrattuali, inclusi eventuali collaudi e pagamenti finali. Tuttavia, le parti possono prevedere una durata diversa nell’atto costitutivo, ad esempio per partecipare a più gare o gestire attività post-appalto.
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