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Contratto di opzione: guida completa tra opzione, proposta irrevocabile e preliminare

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AUTORE: Daniele Sorgente
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Contratto di opzione: guida completa tra opzione, proposta irrevocabile e preliminare

Definizione, differenze principali e responsabilità di promittente e promissario nella fattispecie del patto d’opzione.

Contratto di opzione - contrattualistica commerciale - studio legale per contratti

 

Prima di analizzare le differenze tra il patto d’opzione e gli istituti affini, è necessario soffermarsi sulla disciplina codicistica dell’opzione, non ancora definita in modo compiuto dal legislatore. L’art. 1331 c.c. parla genericamente di «quando le parti convengono», delineando un rapporto preparatorio in cui una parte (concedente) mantiene ferma la propria dichiarazione per un periodo prestabilito, mentre l’altra (opzionario) può accettarla in un secondo momento. A colmare la lacuna normativa, la giurisprudenza ha riconosciuto il patto d’opzione come negozio bilaterale preparatorio a formazione progressiva, che richiede già in sé tutti gli elementi essenziali e accidentali del contratto futuro. In assenza di una disciplina organica, è proprio la giurisprudenza ad aver definito i tratti costitutivi dell’istituto.

 

Indice dell’articolo

  1. Notifica ufficialeDefinizione di contratto di opzione
  2. Il contenuto essenziale del patto d’opzione
  3. Opzione vs proposta irrevocabile d’acquisto
  4. Opzione vs contratto preliminare
  5. Termine di accettazione e cedibilità dell’opzione
  6. Responsabilità di promittente e promissario
  7. FAQ tecniche

 

Definizione di contratto di opzione

Il patto d’opzione è un negozio giuridico bilaterale preparatorio: le parti stabiliscono il contenuto definitivo di un futuro contratto e convengono che il concedente manterrà ferma la propria proposta per un dato tempo, consentendo all’opzionario di accettarla in un momento successivo. La sua formazione è progressiva: prima si perfeziona l’accordo sull’irrevocabilità della proposta (vincolo a carico del solo concedente), poi, con l’accettazione dell’opzionario, si perfeziona il contratto definitivo.

 

Il contenuto del patto d’opzione

La giurisprudenza ha colmato la lacuna normativa chiarendo che l’opzione deve contenere tutti gli elementi essenziali e accidentali del contratto futuro (forma, oggetto, causa, condizioni, termini e oneri). Senza questi, la mera dichiarazione non configura un’opzione valida (Cass. n. 18201/2004). Pertanto, il patto d’opzione deve costituire l’intero regolamento contrattuale, pena l’impedimento a generare il vincolo definitivo con la sola accettazione.


 

Opzione vs proposta irrevocabile d’acquisto

  • Natura giuridica: l’opzione è un contratto bilaterale (formula proposta-accettazione), la proposta irrevocabile è negozio unilaterale e recettizio (efficace al ricevimento).

  • Onerosità: l’opzione può essere onerosa o gratuita, di norma onerosa con premio; la proposta irrevocabile non può essere onerosa.

  • Accettazione difforme: nell’opzione l’opzionario può riproporre l’originaria dichiarazione; nella proposta, una controproposta equivale a un rifiuto che estingue il diritto di accettazione, comportando la decadenza da ogni effetto (art. 1334-1335 c.c.).

 

Opzione vs contratto preliminare

Entrambi hanno funzione preparatoria, ma:

  • Il preliminare crea un vincolo obbligatorio perfetto, integrabile successivamente, con rimedio ex art. 2932 c.c.;

  • L’opzione è negozio a formazione successiva e il rimedio di esecuzione forzata non si applica.

 


 

Termine di accettazione e cedibilità dell’opzione

  • Termine non fissato: in mancanza di una scadenza espressa, il termine può essere determinato dal giudice in base all’art. 1183 c.c., secondo la natura della prestazione.
  • Cedibilità: la posizione dell’opzionario è cedibile solo previo consenso del concedente e se il contratto definitivo è per sua natura cedibile (es. non personale o intuitu personae).

 

Responsabilità di promittente e promissario

Nel patto d’opzione, entrambe le parti possono essere chiamate a rispondere in caso di comportamento scorretto, ma con presupposti e conseguenze differenti. È utile quindi chiarire chi siano le parti coinvolte:

  • Il promittente (o concedente) è la parte che si impegna a mantenere ferma la propria proposta per un certo periodo;
  • Il promissario (o opzionario) è la parte che ha il diritto di accettare o meno tale proposta nel termine stabilito.

 

Responsabilità del promittente

Il promittente è tenuto a non ostacolare la futura conclusione del contratto. Qualora ponga in essere comportamenti contrari a questo dovere, viola l’obbligo di buona fede contrattuale e può essere ritenuto responsabile per i danni causati (Cass. n. 5870/1982; Cass. n. 28762/2017).

 

Responsabilità del promissario

Il promissario può incorrere in responsabilità precontrattuale se, pur avendo generato nell’altra parte un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto, rifiuta poi immotivatamente di stipularlo (Cass. n. 960/1980; Cass. n. 4448/1976).

Termine non fissato: in mancanza di una scadenza espressa, il termine può essere determinato dal giudice in base all’art. 1183 c.c., secondo la natura della prestazione.

  • Cedibilità: la posizione dell’opzionario è cedibile solo previo consenso del concedente e se il contratto definitivo è per sua natura cedibile (es. non personale o intuitu personae).


 

FAQ | Contratto d’opzione

Che cos’è un contratto di opzione?
Il patto d’opzione è un contratto bilaterale preparatorio che vincola il concedente a mantenere la proposta aperta, permettendo all’opzionario di accettarla in un secondo momento.
Qual è la differenza tra contratto di opzione e proposta irrevocabile?
L’opzione è un negozio bilaterale oneroso o gratuito, mentre la proposta irrevocabile è un atto unilaterale e non oneroso che diventa efficace al ricevimento.
Come si distingue l’opzione dal contratto preliminare?

Il preliminare obbliga permanentemente le parti all’esecuzione del contratto futuro e prevede il rimedio di esecuzione specifica; l’opzione si perfeziona solo con l’accettazione e non gode dello stesso rimedio.

Quali sono le parti del contratto d’opzione?

Il promittente (o concedente) è la parte che si impegna a mantenere ferma la propria proposta per un certo periodo.

Il promissario (o opzionario) è la parte che ha il diritto di accettare o meno tale proposta nel termine stabilito.

Quali sono i riferimenti normativi principali?
  • Art. 1331 c.c.: patto d’opzione
  • Art. 1334-1335 c.c.: proposta irrevocabile
  • Art. 1183 c.c.: termine di accettazione
  • Art. 2932 c.c.: esecuzione specifica (preliminare)

Contratto di opzione – contrattualistica commerciale – studio legale per contratti

 

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