Diritto digitale

European Accessibility Act: nuovi obblighi di accessibilità per le imprese 

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AUTORE: Daniele Sorgente
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European Accessibility Act: obblighi di accessibilità per le imprese

Una guida legale per adeguare i siti web, gli ecommerce e i sistemi informatici alla nuova normativa europea su accessibilità digitale e inclusione

European Accessibility Act - Regole e scadenze

L’European Accessibility Act riguarda tutti i soggetti che mettono a disposizione del pubblico nell’Unione Europea prodotti e servizi coperti dalla direttiva.

Dal 28 giugno 2025 sarà pienamente operativo l’European Accessibility Act (EAA), Direttiva (UE) 2019/882, con cui l’Unione Europea impone obblighi di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi rivolti al pubblico. La normativa mira a garantire l’inclusione delle persone con disabilità e degli anziani, promuovendo un mercato unico digitale accessibile e allineandosi ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 82/2022, che ha esteso notevolmente l’ambito di applicazione della Legge Stanca. Oggi, anche molte realtà del settore privato sono chiamate a garantire la piena accessibilità dei propri prodotti e servizi digitali, pena sanzioni economiche, ritiro dal mercato e danni reputazionali.

In sintesi:

  • L’EAA si applica a prodotti e servizi offerti nell’UE, anche da imprese extra-UE.
  • L’Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 82/2022.
  • L’obbligo si estende ai privati che offrono servizi digitali pubblici o superano soglie economiche.

Indice dell’articolo

1. Chi è soggetto all’EAA:imprese, settori, deroghe

L’European Accessibility Act riguarda tutti i soggetti che mettono a disposizione del pubblico nell’Unione Europea prodotti e servizi coperti dalla direttiva.

Tra questi rientrano hardware per comunicazioni digitali, sistemi operativi, terminali self-service (ATM, POS, biglietterie automatiche), ma anche servizi come e-commerce, home banking, piattaforme di streaming e servizi di trasporto con componenti digitali.

I principali prodotti coperti dalla direttiva sono:

  • Dispositivi informatici come computer, tablet e smartphone, compresi i relativi sistemi operativi e le interfacce utente.

  • Terminali interattivi utilizzati per accedere a servizi di comunicazione elettronica e media audiovisivi (es. smart TV, telecomandi digitali).

  • Lettori di e-book e software per la fruizione di contenuti editoriali digitali.

  • Terminali self-service, sportelli bancomat (ATM), biglietterie automatiche, distributori e POS.

  • Dispositivi multimediali destinati alla visione di contenuti audiovisivi.

  • Imballaggi, istruzioni ed etichette dei prodotti, che devono anch’essi rispettare criteri di accessibilità.

I servizi soggetti all’EAA includono:

  • Siti web e app mobili forniti al pubblico da aziende private.

  • Servizi di e-commerce, comprese piattaforme di pagamento, marketplace e sistemi di checkout.

  • Servizi bancari al consumo, come home banking, gestione del portafoglio digitale, uso degli ATM e accesso a servizi finanziari tramite dispositivi mobili.

  • Trasporti passeggeri, con riferimento a prenotazioni online, biglietterie elettroniche e sistemi informativi in tempo reale nei settori aereo, ferroviario, marittimo e stradale.

  • Comunicazione elettronica, tra cui servizi di telefonia, e-mail, SMS, messaggistica istantanea e assistenti vocali.

  • Accesso ai media audiovisivi, comprese le piattaforme per la fruizione di contenuti video e audio.

  • Libri digitali (e-book) e piattaforme per la formazione online (e-learning).

  • Servizi di assistenza clienti, inclusi i sistemi di live chat, call center, supporto via e-mail e canali testuali alternativi.

Eccezioni all’Applicazione

Non tutte le imprese sono tenute ad adeguarsi alla normativa. Sono previste alcune eccezioni:

  • Microimprese: Le aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro sono esentate dagli obblighi di conformità. Tuttavia, sono comunque incoraggiate ad adottare pratiche di accessibilità.

  • Onere sproporzionato: Un’esenzione può essere invocata qualora l’adeguamento ai requisiti di accessibilità comporti una modifica sostanziale del prodotto o del servizio, tale da alterarne la natura, o imponga un onere sproporzionato per l’operatore economico. È fondamentale sottolineare che questa esenzione non è automatica e deve essere debitamente giustificata e documentata. La valutazione dell’onere sproporzionato deve considerare i costi netti della conformità, sia quelli una tantum che quelli correnti. Un’ulteriore implicazione legale di rilievo è che il rifiuto motivato di fornire informazioni che potrebbero far emergere la propria responsabilità per un illecito è passibile di sanzione. Le aziende non possono semplicemente dichiarare che l’adeguamento è “troppo costoso”; devono condurre un’analisi costi-benefici approfondita e documentata, dimostrando che l’investimento finanziario o l’alterazione della natura del prodotto/servizio è effettivamente sproporzionato.

In sintesi:

  • Imprese coinvolte: tutti gli operatori economici (inclusi extra-UE) che vendono nell’UE.

  • Settori: hardware, software, app, banche, e-commerce, trasporti, media, emergenze.

  • Esenzioni: solo per microimprese e solo per i servizi, se l’onere è provato.

 


 

2. Requisiti tecnici di accessibilità: i principi POUR

La base tecnica della conformità è fondata su quattro principi fondamentali, noti come POUR (Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile, Robusto).

  • Per essere percepibile, l’interfaccia deve presentare contenuti anche in formati alternativi. Esempi sono gli alt-text per le immagini, le trascrizioni per l’audio e i sottotitoli per i video.
  • Per essere utilizzabile, tutto deve poter essere navigato da tastiera o con tecnologie assistive, senza richiedere il mouse, con tempi di risposta adeguati.

  • Per essere comprensibile, il linguaggio deve essere chiaro e i moduli facilmente compilabili, con errori ben segnalati.

  • Per essere robusto, il contenuto dev’essere leggibile da screen reader e compatibile con future tecnologie assistive (Hai letto la nostra guida dedicata all’uso della IA?).

Oltre ai siti web e alle app, anche i documenti PDF devono essere strutturati in modo accessibile. I terminali self-service devono offrire guide vocali, pulsanti tattili e feedback uditivi. Il design deve garantire contrasto cromatico sufficiente, font leggibili, e responsività mobile.

In sintesi:

  • Principi: Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile, Robusto (POUR).

  • Standard: WCAG 2.1 AA, WCAG 2.2 (novità cognitive/mobili), EN 301 549.

  • Applicazione: siti, app, documenti elettronici, terminali, interfacce vocali.

 


 

3. Strategia per la conformità legale e operativa

Per adeguarsi correttamente all’European Accessibility Act, le imprese devono adottare un approccio metodico e multidisciplinare. Il processo di allineamento si articola in diverse fasi operative, che coinvolgono aspetti tecnici, legali e organizzativi.

1. Mappatura e valutazione dell’accessibilità attuale
La prima attività consiste nell’identificare tutti i prodotti e servizi soggetti alla normativa. Una volta completata la mappatura, è necessario condurre un’analisi tecnica approfondita per rilevare eventuali barriere all’accesso. Tra le più comuni:

  • immagini prive di descrizioni testuali (alt-text),

  • contenuti non navigabili da tastiera,

  • testi o documenti non leggibili dagli screen-reader,

  • layout o componenti interattivi non compatibili con tecnologie assistive.

2. Piano di adeguamento (remediation)
Sulla base della valutazione, si definisce un piano operativo per la rimozione delle non conformità. È fondamentale adottare un approccio “shift-left”, cioè integrare i requisiti di accessibilità già nelle prime fasi di progettazione, per evitare correzioni tardive più onerose. In questa fase va anche predisposta la Dichiarazione di Accessibilità, che deve essere pubblica, aggiornata e includere un canale per il feedback degli utenti.

3. Contrattualistica e responsabilità nella filiera
Ogni fornitore o partner coinvolto nello sviluppo di componenti digitali deve essere vincolato contrattualmente al rispetto dei requisiti di accessibilità. Le clausole dedicate vanno inserite nei contratti di fornitura, sviluppo software, outsourcing o collaborazione editoriale.

4. Formazione del personale
La conformità richiede il coinvolgimento trasversale delle funzioni aziendali. Designer, sviluppatori, content creator, QA e customer support devono ricevere formazione specifica. L’accessibilità deve diventare parte integrante della cultura di prodotto e di servizio.

5. Test e monitoraggio continuo
L’accessibilità non è un’attività isolata, ma un processo continuo. È necessario testare periodicamente i prodotti e servizi digitali, sia tramite strumenti automatici (es. axe, WAVE), sia con test manuali e sessioni con utenti reali, per intercettare criticità non rilevabili dai validatori tecnici.


 

4. Scadenze, sanzioni e vigilanza

La comprensione delle scadenze previste dal European Accessibility Act è fondamentale per pianificare con precisione gli interventi e garantire una conformità graduale. L’adeguamento non sarà immediato, ma seguirà un calendario normativo che distingue tra nuovi lanci, sistemi legacy e terminali fisici in uso.

La data di piena applicazione dell’EAA è fissata al 28 giugno 2025. Da quel momento, tutte le aziende che immettono sul mercato prodotti o servizi coperti dalla normativa dovranno garantirne la piena accessibilità. Ciò significa che chi progetta oggi un sito web, una piattaforma, un’app o un terminale interattivo, deve già integrare i requisiti previsti dalla direttiva, senza rimandare.

  • 28 giugno 2025: tutti i nuovi prodotti e servizi dovranno essere conformi al momento dell’immissione sul mercato.

 

Per i prodotti e servizi già esistenti prima del 28 giugno 2025, la direttiva prevede un periodo transitorio che termina il 28 giugno 2030. Le aziende avranno quindi cinque anni per adeguare ciò che è già in commercio o attivo, con due opzioni operative: aggiornare secondo i criteri di accessibilità o ritirare dal mercato ciò che non è adeguabile. Un’eccezione importante riguarda le modifiche sostanziali ai servizi: se un servizio esistente viene aggiornato in modo significativo dopo il 2025, la conformità diventa immediatamente obbligatoria, anche se rientrava nel periodo transitorio.

  • 28 giugno 2030: termine per adeguare prodotti e servizi già attivi prima del 2025, salvo modifiche sostanziali che anticipano l’obbligo.

 

Una disciplina specifica è prevista per i terminali self-service, come bancomat, biglietterie automatiche e chioschi informativi. Questi dispositivi fisici già installati prima del 28 giugno 2025 potranno restare in uso fino al termine della loro vita economica, ma in ogni caso non oltre 20 anni dalla loro messa in funzione. L’obiettivo è evitare sostituzioni immediate di hardware costoso, integrando l’accessibilità nei cicli di rinnovo naturale delle infrastrutture.

  • 28 giugno 2045 (o entro 20 anni dall’installazione): limite massimo per terminali fisici non accessibili già in uso nel 2025.

 

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 82/2022 includono multe fino a 40.000 euro, e in caso di reiterazione o mancata collaborazione con l’AgID, una penalità fino al 5% del fatturato annuo. Il rischio non è solo economico: la non conformità può anche portare al ritiro dal mercato e a conseguenze reputazionali durature.

In sintesi:

  • Sanzioni: fino a 40.000 euro o 5% del fatturato.
  • Autorità di controllo: AgID per i servizi, MiMIT per i prodotti.

 


L’EAA rappresenta una svolta non solo giuridica ma anche culturale. L’accessibilità non è più un’opzione: è un requisito di mercato. Chi si adeguerà per tempo potrà comunicare inclusività, innovazione e compliance, rafforzando il proprio brand e ampliando il proprio pubblico. Chi ignorerà la scadenza, rischia sanzioni, cause e una perdita concreta di valore.

Agire ora è la strategia più efficace. Servono audit, policy, formazione e una governance tecnica e legale integrata. L’inclusione non è solo un obbligo: è un investimento.


FAQ | European Accessibility Act

Cos’è l’European Accessibility Act?

L’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882) è una normativa comunitaria che stabilisce requisiti obbligatori di accessibilità per una vasta gamma di prodotti e servizi destinati al pubblico nell’Unione Europea.

Qual è la normativa italiana in materia di accessibilità?
In Italia, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 4/2004, nota come Legge Stanca, integrata e ampliata dal Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce l’European Accessibility Act.
Quali imprese sono escluse dall’applicazione dell’atto europeo sull’accessibilità?

Sono escluse in via generale le microimprese che forniscono servizi, ossia quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Tuttavia, questa esenzione non è automatica: si applica solo se l’impresa dimostra che l’adeguamento ai requisiti di accessibilità comporterebbe un onere sproporzionato, da documentare con precisione.

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