Lavoro e previdenza​

Le condizioni per lo svolgimento del tirocinio curriculare ed extracurriculare in azienda – prima parte

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AUTORE: Marco Mazzoldi
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Brevi cenni alla normativa applicabile

La legislazione attualmente vigente in tema di tirocinio, ponendosi a metà strada tra la materia del lavoro e quella dell’istruzione, si caratterizza per la compresenza di normative di livello statale e regionale.

Inoltre, nell’anno 2015 è intervenuta la legge 107/2015, conosciuta come “Riforma della Buona Scuola”, che ha ridisegnato l’idea di scuola, tentando di instaurare rapporti più profondi tra questa ed il mondo del lavoro. La disciplina del tirocinio curriculare ne è ovviamente stata condizionata, tantoché attualmente, nonostante continui a rappresentare il più significativo momento di contatto tra lo studente e le imprese, esso consiste in un’esperienza facente parte di un programma formativo più ampio, della c.d. alternanza scuola-lavoro.

Detta riforma ha tuttavia causato delle divergenze tra la disciplina del tirocinio curriculare svolto da studenti frequentanti una scuola secondaria di secondo grado e quello svolto da studenti della formazione terziaria, della quale fanno parte le istituzioni universitarie ed i percorsi di Alta Formazione Professionalizzante.

A fini di chiarezza, nel presente contributo si indicherà il primo come tirocinio curriculare in alternanza scuola-lavoro, mentre per il secondo verrà mantenuta la denominazione di tirocinio curricolare.

La distinzione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare

Due, dunque, sono i tirocini curriculari, destinati a soggetti ancora impegnati nella formazione.

Oltre a questi, sussiste anche una terza tipologia di tirocinio, denominata extracurriculare, di cui possono avvalersi soggetti che abbiano già concluso il loro percorso formativo.

È, pertanto, necessario tenere distinte due tipologie di tirocinio – curriculare ed extracurriculare – che differiscono nelle finalità e per i soggetti a cui sono rivolti nonché nella disciplina normativa:

  • Il primo è finalizzato a “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (art. 1 decreto 25 marzo 1998, n. 142);
  • il secondo è volto “a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento delle conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo(art. 4 delibera della Giunta PAT 1750 del 2017).

Dunque, mentre tramite il primo si vuole mettere in condizione lo studente di conoscere il lato pratico del suo percorso di studi, fornendogli una prospettiva concreta della attività professionali intraprendibili; il secondo ha l’obiettivo di creare un contatto diretto tra tirocinante e impresa, allo scopo di favorirne l’arricchimento professionale e soprattutto l’inserimento lavorativo.

A livello operativo, ne discende che il tirocinio curriculare può essere svolto solamente dallo studente, in quanto esperienza prevista all’interno di un percorso di istruzione o di formazione. Differentemente, il tirocinio extracurriculare è destinato a soggetti neodiplomati e/o neolaureati (nonché agli altri destinatari individuati dall’art. 4 bis comma 2 della Legge provinciale 19/1983).

Limiti numerici

Per quanto concerne il numero di tirocini curriculari in alternanza scuola-lavoro che possono essere svolti contemporaneamente presso l’impresa, è la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti a stabilire che “al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e considerata la specifica finalità didattica e formativa, è stabilito che il numero di  studenti  ammessi  in  una struttura sia  determinato  in  funzione  delle  effettive  capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché’ in ragione della  tipologia  di  rischio  cui  appartiene  la medesima”.

Limite implicito generale è quello che l’impresa deve garantire al tirocinante una crescita personale e formativa, e dunque un’adeguata e costante assistenza nelle attività espletate.

Diversamente, i tirocinanti curriculari dei percorsi di Alta Formazione dovranno rispettare i limiti di cui all’art. 1 comma 3 del decreto 142/1998, a norma del quale le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un solo tirocinante.

Anche con riferimento ai tirocini extracurriculari, si prevede che l’impresa possa ospitare un solo tirocinante qualora siano presenti meno di sei dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato (incluso il caso di assenza di dipendenti). Il calcolo del numero dei dipendenti deve effettuarsi in riferimento alla sola unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.

Si evidenzia che, anche qualora venga raggiunto il limite massimo di tirocini extracurriculari effettuabili presso l’impresa, è possibile la compresenza di tirocini curriculari in alternanza scuola-lavoro (quindi studenti di scuole superiori di secondo grado, non invece studenti dell’Alta Formazione). Essi sono infatti oggetto di una deroga che li esclude dal computo della soglia massima di tirocini svolti contemporaneamente nell’impresa.

Il tirocinio non può essere attivato nei confronti di soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con l’impresa ospitante negli ultimi ventiquattro mesi. Allo stesso modo, il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante abbia svolto presso la medesima impresa, prestazione occasionale o lavoro accessorio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione. Si tenga conto che non sono destinatari dell’anzidetto limite i tirocinanti (curriculari o extracurriculari) in quanto con essi non si configura un rapporto di lavoro. E infatti, il tirocinio extracurricolare può essere oggetto di rinnovo, mentre lo svolgimento del tirocinio curriculare non preclude la possibilità di realizzare presso la medesima impresa un successivo tirocinio extracurricolare.

I limiti menzionati nel presente paragrafo, con riferimento ad entrambe le tipologie di tirocinio, se violati possono comportare la riconduzione del tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015. Per ovvie ragioni, è inoltre fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione dei posti di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell’attività.

 

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