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Il fallimento è per sempre: il (non) diritto all’oblio dell’amministratore di società fallita

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AUTORE: Deborah Turotti
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Il diritto all’oblio, collocato tra i diritti inviolabili menzionati dall’art. 2 della Costituzione, può essere definito come il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o più correttamente, a non essere ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

Seguendo le indicazioni della più recente giurisprudenza, quello all’oblio è il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza, per la ripubblicazione a distanza di un importante intervallo temporale destinato ad integrare il diritto e al cui decorso si accompagni una diversa identità della persona – o il mantenimento senza limiti temporali di una notizia relativa a fatti commessi in passato, che nella sua versione dinamica consiste nel potere, attribuito al titolare del diritto al trattamento dei dati personali ad opera dei terzi responsabili (Cass. Civ. 9147/2020).

L’esistenza del diritto all’oblio è stata affermata, sia nella giurisprudenza Europea che in quella nazionale, con riferimento a fattispecie differenti, nelle quali vi è sempre posta, peraltro, l’esigenza di un contemperamento tra due diversi diritti fondamentali: da una parte ad esempio il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione e dall’altra il diritto della persona che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell’attualità, ovverosia che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media.

Un campo del tutto differente in cui il diritto all’oblio deve essere bilanciato con interessi collettivi è quello della registrazione dei dati personali nel registro delle imprese.

Il diritto all’oblio non può configurarsi per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Tale previsione viene tuttavia stemperata dalla possibilità, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, di prevedere eccezionalmente che l’accesso dei terzi a tali dati sia limitato (CGUE, Sentenza n. 2017 n. 398, relativa ad un amministratore di una società, in tempi lontani soggetta a fallimento, che lamentava, a causa della persistente pubblicazione di tale dato, di non trovare acquirenti degli immobili da lui costruiti con una nuova società). Nel decidere, la Corte europea ha evidenziato come la pubblicità del registro delle imprese miri a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi, nonché a tutelare gli interessi di questi ultimi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale. In tali settori, possono insorgere questioni anche molti anni dopo la cessazione delle società, sicché la presenza dei dati nel registro delle imprese per molto tempo, sebbene provochi un’ingerenza nei diritti fondamentali delle persone interessate (nel diritto al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali), non è ritenuta sproporzionata in rapporto agli interessi dei terzi da tutelare. Il giudice adito potrà valutare il lasso di tempo trascorso e le ragioni che vengono allegate dalla persona interessata; qualora le ritenga fondate e legittime, potrà ordinare eccezionalmente la cancellazione dei dati personali dal registro.

Sulla medesima scia, la stessa Cassazione ha riconosciuto la piena legittimità, in quanto rispondente ad un obbligo legale, dell’iscrizione e della conservazione nel registro delle imprese delle informazioni concernenti la carica di amministratore e di liquidatore ricoperte da un determinato soggetto, anche se la società è stata dichiarata fallita e cancellata dal medesimo registro, prevalendo le esigenze di pubblicità commerciale rispetto all’interesse del privato alla loro cancellazione (Cass. civ., I, n. 19761 del 2017).

Profilo di certo interesse è definire, dunque, il periodo temporale di durata del mantenimento della notizia nel Registro e, nello specifico, ci si chiede se il legale rappresentate di una società di capitali dichiarata fallita, possa avanzare alla Camera di Commercio domanda di cancellazione del proprio nome nella visura della società cessata e quando si possa considerare esaurita la finalità della iscrizione pregiudizievole ai fini di pubblicità.

Per rispondere a questi quesiti è necessario prendere le mosse dal dato normativo.

Innanzitutto, due risultano essere gli interessi in giuoco: da un lato, quello collettivo alla certezza e alla trasparenza dell’informazione societaria; dall’altro il diritto alla riservatezza dell’amministratore all’oscuramento del dato lesivo della propria immagine.

Ma vediamo quali sono le norme che interessano in questa sede.

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 11 Codice della Privacy) predispone una deroga alla durata temporale illimitata della pubblicità commerciale: “i dati personali oggetto di trattamento sono […] conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi siano stati raccolti o successivamente trattati” (art. 11).

Inoltre, l’art. 7, permette all’imprenditore di ottenere “la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.”

Anche l’art. 17 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali del 24 maggio 2016 (GDPR), recepito con D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, riconosce il diritto degli individui a vedere cancellate tutte le informazioni non più necessarie rispetto alle finalità per cui erano state raccolte, nonché quelle trattate in maniera illecita. Tuttavia, lo stesso GDPR prevede che il diritto all’oblio dell’imprenditore ceda il passo dinanzi a interessi pubblicistici, come il diritto alla libertà di espressione e di informazione (art. 17, par. 3, lett. a).

E’ esclusa dal sistema normativo italiano una “norma di eccezione” alla perpetuità delle iscrizioni pubblicitarie riguardanti le imprese: “Alla stregua […] dei compiti istituzionalmente perseguiti dalle Camere di commercio con la tenuta del registro delle imprese, è legittima, rispondendo ad un obbligo legale, l’iscrizione e la conservazione nel registro stesso delle informazioni relative alla carica di amministratore e di liquidatore, ricoperta da un soggetto in una società, ove pure in seguito questa sia stata dapprima dichiarata fallita e, poi, cancellata dal registro delle imprese, prevalendo le esigenze della pubblicità commerciale sull’interesse del privato ad impedirla, in funzione delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali che l’istituzione del registro delle imprese soddisfa” (tra le molte sentenze si vedano Cass. Civ., Sez. I, ud. 14.6.2017, dep. 9.8.2017, n. 19761, Cass. Civ., Sez. I, 17.7.2015)

Secondo la dottrina maggioritaria, la perpetuità dell’iscrizione pubblicitaria di cui si chiedeva la cancellazione è diretta conseguenza del principio di solidarietà, autonoma fonte di obblighi e tale da impedire un qualsiasi bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva, quest’ultima destinata a prevalere; pertanto, l’ amministratore della società fallita ha l’onere di dimostrare ai terzi con cui dovesse trovarsi a intrattenere relazioni commerciali che l’insolvenza della società amministrata non era stata causata da sua colpa o negligenza.

Per quanto tempo deve mantenersi l’iscrizione pregiudizievole (sentenza di fallimento)?

Per la giurisprudenza il tempo “necessario” per garantire lo scopo di pubblicità commerciale del registro delle imprese (direttiva 68/151/CE e art. 11 lett. e) D.lgs. n. 196 del 2003) coincide con quello dell’operatività stessa, anche potenziale, sul mercato del soggetto cui la notizia si riferisce, essendo il registro per sua natura destinato a fornire in modo durevole, non prevedibile nella sua utilità cronologica e nei confronti di una pluralità indeterminata di soggetti, tutte le informazioni in esso contenute, derivanti da precisi obblighi di deposito ed iscrizione di atti e documenti (Cass. Civ., Sez. I, 17.7.2015).

Nella prassi, tuttavia, il Garante per la protezione dei dati personali ha costantemente respinto le richieste di cancellazione di dati dal Registro delle imprese rivolte alla Camera di Commercio. È stato precisato che nessun ordinamento può occultare la traccia di un fatto giuridicamente rilevante che storicamente è avvenuto e di cui esso ha obbligo di conservare memoria (provvedimenti doc. web n. 1128778 del 3 aprile 2003; doc. web n. 1185197 del 6 ottobre 2005; doc. n. 363 del 4 ottobre 2011; doc. web n. 2130054 del 18 ottobre 2012).

Pertanto, l’ex amministratore e liquidatore di una società, il cui fallimento sia stato annotato nel registro delle imprese, e successivamente chiuso con la conseguente speculare annotazione, seguita dalla liquidazione e dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, non ha diritto ad ottenere dalla competente camera di commercio la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati relativi all’iscrizione delle predette cariche, rispondendo le relative iscrizioni alla funzione della pubblicità commerciale, in adempimento dei compiti pubblicistici al detto ente affidati ed in ragione della tassatività delle iscrizioni e cancellazioni degli atti dal registro delle imprese.

In conclusione, la perennità dei dati iscritti nel registro delle imprese trova giustificazione nel suo stesso scopo, id est conservare per sempre la rappresentazione veritiera di una classe di fatti giuridici individuata ex lege.

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