Settore assicurativo​

Arbitro Assicurativo: cos’è, come funziona e da quando sarà operativo

AUTORE: Francesco Dei Rossi
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Arbitro Assicurativo: cos’è, come funziona e da quando sarà operativo

 Il Decreto 215/2024 istituisce un organismo stragiudiziale dedicato alle dispute tra assicurati, imprese e intermediari

arbitro assicurativo - come funziona - studio legale

 

L’Arbitro Assicurativo, previsto già nel 2005 dal Codice delle Assicurazioni Private, è diventato realtà solo nel 2025 con l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 215/2024. Questo organismo, istituito presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), risponde a un duplice obiettivo:

  • Armonizzare il sistema italiano con le direttive europee, in particolare la Direttiva UE/2016/97 (IDD), che impone agli Stati membri di garantire meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nel settore assicurativo.

  • Deflazionare il contenzioso giudiziario, offrendo un canale rapido ed economico per risolvere le cosiddette small claims (controversie di modico valore), spesso troppo onerose per i consumatori.

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2024, colma un vuoto istituzionale che durava da due decenni, inserendosi nel solco tracciato dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

 

Indice dell’articolo

  1. Ambito di competenza
  2. Composizione del Collegio Arbitrale
  3. Il procedimento arbitrale
  4. Esecutività delle decisioni
  5. FAQ tecniche

 

Ambito di competenza: quali controversie possono essere risolte?

L’Arbitro Assicurativo ha competenza sulle controversie derivanti da contratti di assicurazione, ma con limiti precisi:

Caratteristiche del procedimento

  • Nessuna oralità: Il processo si svolge esclusivamente tramite scambio di documenti. Testimonianze o audizioni sono ammesse solo in due casi:
    1. Se il valore della controversia è inferiore a € 2.500.
    2. Se le parti concordano sulla necessità di un confronto verbale.
  • Liquidazione secondo equità: L’arbitro può decidere in base a equità solo se il danno è già accertato e il valore è contenuto.

Limiti finanziari

  • Assicurazioni sulla vita (art. 2, comma 1, Codice Assicurazioni):

    • € 300.000 per contratti con prestazioni legate al decesso.

    • € 150.000 per altri rami vita (natalità, malattia, capitalizzazione).

  • Assicurazioni contro i danni (art. 2, comma 3):

    • € 2.500 per risarcimenti diretti a terzi danneggiati.

    • € 25.000 per tutte le altre controversie.

Esclusioni

Non rientrano nella competenza dell’Arbitro:

  • Controversie gestite dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

  • Liti relative a “grandi rischi” (es. assicurazioni industriali).

  • Controversie già pendenti in sede giudiziaria o presso altri ADR.


 

Composizione del Collegio Arbitrale: garanzia di imparzialità e competenza

Il Collegio è composto da 5 membri, selezionati per garantire equilibrio tra competenza tecnica e indipendenza:

  1. Presidente: Designato dall’IVASS tra magistrati in quiescenza, docenti universitari o professionisti con almeno 12 anni di esperienza nel settore.

  2. Due membri nominati dalle associazioni di categoria delle imprese assicurative.

  3. Un membro designato congiuntamente dalle associazioni degli intermediari.

  4. Un membro rappresentante dei consumatori, scelto dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU).

 


 

Il Procedimento Arbitrale: dalla presentazione del reclamo alla decisione finale

Il ricorso all’Arbitro è subordinato a un reclamo preventivo all’impresa o all’intermediario, che deve rispondere entro i termini di legge (di solito 45 giorni).

Fasi principali

  1. Presentazione del ricorso:

    • Esclusivamente online, tramite il portale dell’Arbitro.

    • Deve includere: documentazione del reclamo, risposta (o silenzio) dell’impresa, motivazioni della domanda.

  2. Controdeduzioni dell’impresa:

    • L’impresa ha 40 giorni per inviare memorie difensive e documenti rilevanti.

  3. Replica del ricorrente:

    • Il consumatore può replicare entro 20 giorni, senza aggiungere nuove richieste.

  4. Controreplica dell’impresa:

    • Ultimo step prima della decisione, anch’esso limitato a 20 giorni.

  5. Decisione del Collegio:

    • Emessa entro 90 giorni (prorogabili a 180 in casi complessi).

Vincoli procedurali

  • Divieto di nuove domande: Dopo la fase iniziale, non è possibile modificare le richieste o introdurre nuove eccezioni.

  • Termini perentori: Il mancato rispetto delle scadenze comporta l’irricevibilità del ricorso o delle difese.


 

Esecutività delle decisioni: pregi e limiti dello strumento

Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo non sono titoli esecutivi, ma prevedono sanzioni reputazionali per chi non le rispetta:

  • Pubblicazione dell’inadempienza: L’impresa o l’intermediario inadempiente vengono segnalati sul sito dell’Arbitro per 5 anni.

  • Obbligo di trasparenza: L’operatore sanzionato deve pubblicare la stessa informazione sul proprio sito per 6 mesi.

Per ottenere l’esecuzione forzata, il consumatore deve comunque rivolgersi al giudice ordinario, con il rischio di raddoppiare tempi e costi. Una criticità che, come osservato dalla Corte Costituzionale per l’ABF, limita l’efficacia pratica dello strumento.

 


 

FAQ | Arbitro assicurativo

Come funziona l’arbitrato assicurativo?
È un procedimento <strong>gratuito e documentale</strong>. Dopo aver presentato un reclamo formale all’impresa (obbligatorio), si inoltra il ricorso online all’Arbitro. Il Collegio analizza le memorie delle parti ed emette una decisione motivata entro 90-180 giorni. Non sono previste udienze, salvo casi eccezionali.
Quando sarà pienamente operativo l’arbitro assicurativo?
Dal 24 gennaio 2025. L’IVASS ha tempo fino ad aprile 2025 per definire le regole attuative, tra cui il portale telematico e la nomina dei componenti del Collegio. Dal 30 luglio 2025, tutte le imprese dovranno comunicare se aderiscono all’Arbitro o a un sistema ADR straniero. L’obbligo di registrazione è iniziato il 1° dicembre 2024 e deve essere completato entro il 28 febbraio 2025.
Cos’è l’arbitro assicurativo IVASS?
È l’organismo istituito presso l’IVASS per risolvere controversie tra assicurati e operatori del settore. Opera secondo il Decreto 215/2024 e le direttive europee, con competenza su liti di valore limitato e procedure snelle.
Chi può rivolgersi all’arbitro assicurativo?
Assicurati, beneficiari e terzi danneggiati in controversie con imprese o intermediari. Il ricorso è possibile solo dopo un reclamo formale e solo entro 12 mesi dalla risposta (o dal silenzio) dell’impresa.

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