Settore assicurativo​

POLIZZE PPI: natura e disciplina

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AUTORE: Daniele Sorgente
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  1. La natura delle polizze PPI.

Le polizze PPI (Payment Protection Insurance) o CPI (Credit Protection Insurance) sono contratti di assicurazione prestati a garanzia della restituzione delle somme mutuate da banche, istituti di credito o altri intermediari finanziari. Con esse, la compagnia si assume l’obbligo di corrispondere a tali soggetti, che rivestono un ruolo privilegiato verso la polizza, una prestazione di importo corrispondente alla somma finanziata, al verificarsi dell’evento dedotto in rischio.

Indipendentemente dalla natura del rischio assicurato (polizza incendio o fabbricato; polizza vita; polizza perdita dell’impiego; polizza invalidità temporanea), queste polizze assolvono a una chiara funzione di garanzia del credito, essendo dirette a garantire l’estinzione del debito contratto allorquando, a causa di uno degli eventi coperti, il debitore (assicurato) non sia più in grado di adempiere, anche solo in parte, agli obblighi assunti.
L’abbinamento dell’assicurazione al mutuo o al finanziamento (il c.d. tie-in) si traduce, sul piano giuridico, in un collegamento negoziale tra i due contratti: nello specifico, un collegamento funzionale unilaterale, in forza del quale il contratto assicurativo trova la propria ragione giustificativa nel contratto di finanziamento (ma non viceversa).

La finalità cui sono volte tali assicurazioni, inserite all’interno dell’operazione di finanziamento come mero strumento di garanzia della restituzione dell’importo finanziato, ne comprime la funzione tipica.
Inoltre, di regola in questi casi è previsto il versamento di un unico premio al momento di stipulazione, premio che va solitamente ad aggiungersi all’importo finanziato, confluendo così nel piano di ammortamento del finanziamento con conseguente produzione di ulteriori interessi a beneficio del finanziatore che incrementano gli oneri a carico del debitore-assicurato.

Si aggiunga poi che non di rado il finanziatore, nello specifico la banca, nel collocamento di queste polizze ancillari al finanziamento opera anche quale intermediario assicurativo, guadagnando le provvigioni relative alla stipulazione dell’assicurazione.

Da tutte queste caratteristiche discendono le precauzioni e le specifiche previsioni normative e regolamentari, di cui ci occuperemo dopo aver analizzato le modalità attraverso cui si concretizza il collegamento tra polizza e finanziamento.

  1. Il quadro normativo.

La normativa che disciplina i contratti di assicurazione abbinati a finanziamenti è alquanto (dis)articolata e disomogenea, in quanto contenuta in norme di rango primario (e poi regolamentare) che regolamentano, sin dal livello europeo, ambiti che seppur contigui (servizi finanziari e servizi assicurativi), sono ispirati a logiche e sensibilità non sempre coincidenti (anche nell’ottica della tutela del consumatore).

Possiamo tuttavia raggrupparle per tematiche:

i) conflitto d’interessi: da ravvisarsi nella circostanza che in passato la banca assumeva contemporaneamente il ruolo di finanziatore, vincolatario-beneficiario di polizza, e intermediario.
La soluzione di questo conflitto d’interessi è stata risolta alla radice, con la previsione (introdotta con l’art. 48 comma 1bis Reg. Isvap n. 5/2006, e ora prevista dall’art. 55 comma 2 Reg. Ivass n. 40/2018) che vieta il cumulo della posizione d’intermediario-distributore e beneficiario-vincolatario della polizza individuale o collettiva, “direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o apporti di affari, propri o di società del gruppo”. Analoga funzione e finalità riveste l’art. 21 comma 3-bis Codice del consumo, che considera come “scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario”;

ii) autonomia del cliente: l’art. 28 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, nella versione modificata dalla L 124/2017, prevede ora che la banca sia obbligata ad accettare la polizza presentata dal cliente, alternativa a quella da essa proposta, col solo obbligo che debba presentare i requisiti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca. Prevede inoltre per il cliente-assicurato la possibilità di recesso dal contratto di assicurazione entro il termine di 60 giorni, senza che questo comporti lo scioglimento del contratto di finanziamento, a patto che ne proponga una con le caratteristiche di cui sopra.
Alla medesima logica risponde la c.d. portabilità, stabilita dall’art. 39 Reg. Ivass n. 41/2018 (originariamente dall’art. 49 Reg. Isvap n. 35/2010), secondo cui “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, l’impresa, in tutti i casi di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, anche parziale, restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”.
Portabilità significa, dunque diritto al rimborso del premio per estinzione anticipata o per trasferimento del mutuo;

iii) trasparenza: per ridurre le potenziali opacità, che residuano anche dopo l’applicazione delle due discipline qui sopra riportate, col recepimento della IDD sono state introdotte nuove previsioni che regolamentano i casi di vendita abbinata.
L’art. 120-quinquies del Codice delle assicurazioni ha introdotto un diverso regime a seconda che il prodotto assicurativo offerto in abbinamento ad altro bene o servizio sia il bene principale o quello accessorio.
Nel primo caso sussiste solo un obbligo di trasparenza a carico del distributore del prodotto assicurativo, che deve informare il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i due prodotti.
All’opposto, il regime nel secondo caso (comma 3) stabilisce che “se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente”.
Il comma 4 aggiunge che “il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente medesimo”.
Per completezza, va segnalato che l’attuale disciplina esclude la sua applicazione se il prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti dall’art. 1, comma 5, del TUF, a un contratto di credito immobiliare quale definito dall’art. 120 quinquies, co. 1, lett. c) del TUB o a un conto di pagamento quale definito dall’art. 126-decies del TUB (comma 3). Inoltre, l’art. 120-quinquies al comma 7 dispone che “sono fatte salve le previsioni del Codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili”.

Sempre con riferimento alla trasparenza, va ricordato il già citato art. 39 Reg. Ivass n. 41/2018 (originariamente dall’art. 49 Reg. Isvap n. 35/2010), qui nella parte in cui prevede che “nella polizza dei contratti individuali connessi a mutui e ad altri finanziamenti ovvero nel modulo di adesione dei medesimi contratti stipulati in forma collettiva, l’impresa indica l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal contraente ovvero dal debitore/assicurato con l’evidenza dell’importo percepito dall’intermediario.”
Ciò comporta – come ricordato dalla Lettera al mercato Ivass del 18.12.2018 – che l’impresa di assicurazioni è tenuta a inserire, nella “informativa precontrattuale e nelle condizioni di polizza dei prodotti in commercio… una formula che tenga conto, per la parte di premio puro delle garanzie vita da rimborsare, oltre che della durata residua, dell’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario alla data di estinzione anticipata del finanziamento, coerentemente con i criteri richiamati nelle condizioni contrattuali e con il dettato regolamentare, accompagnata da un chiaro esempio illustrativo. I medesimi criteri dovranno essere applicati anche alle assicurazioni danni (ad esempio nel caso dell’invalidità permanente totale), laddove le prestazioni prevedano il rimborso del debito residuo alla data dell’evento assicurato”.

 

 

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