Societario e operazioni straordinarie​

Startup innovative: quali sono le deroghe al diritto societario?

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AUTORE: Daniele Sorgente
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La scelta della startup innovativa come strumento per fare impresa ha indubitabilmente dei grandi vantaggi. Questi riguardano, tra l’altro, l’iter e i costi di costituzione della società, le modalità e le condizioni di accesso al credito ed a importanti forme di contribuzione, nonché l’applicazione di tutta una serie di istituti giuridici che rappresentano delle eccezioni rispetto all’ordinaria disciplina in materia di diritto societario. Quest’oggi intendiamo soffermarci proprio su questo ultimo aspetto, analizzando velocemente quelli che riteniamo i principali punti di interesse per chi si affaccia al mondo delle startup.

a) La prima questione riguarda la gestione delle perdite. È circostanza nota quella per cui le attività d’impresa, nei primi anni di vita, possono incontrare dei periodi notevoli di incertezza nei ricavi, aspetto delicato cui sovente fa da contrappunto il sostenimento di importanti investimenti di non immediato ritorno. Questa dinamica appare tanto più delicata proprio nel mondo delle startup innovative, dove i soldi immessi nella società per fare ricerca e sviluppo in prodotti e servizi tecnologici possono rappresentare un’imponente voce di spesa. Conscio di ciò, il Legislatore è intervenuto prevedendo che quando il capitale sociale si è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il termine entro cui tale perdita deve essere diminuita a meno di un terzo è posticipato dal primo al secondo esercizio successivo. Stesso differimento subisce il termine entro cui gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza debbono convocare l’assemblea per tutte le determinazioni del caso o, in assenza di ciò, entro cui il Tribunale dovrà provvedere alla riduzione. Ne deriva dunque che sino alla chiusura del secondo esercizio non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;

b) altro importante intervento legislativo di carattere “eccezionale” rispetto all’ordinaria disciplina riguarda l’agevolazione fiscale accordata alle startup innovative che non riuscissero a realizzare i risultati economici attesi in termini di fatturato e di reddito. Ed infatti l’articolo 26 del dl 179/2012 (il “decreto crescita bis”) prevede che per tutto il periodo in cui mantiene i requisiti per qualificarsi come startup, l’impresa non sia tenuta ad effettuare il test di operatività dei ricavi e delle perdite. La normativa relativa alle società di comodo e alle società in perdita sistematica, introdotta per disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come mero schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, sarà dunque temporaneamente disapplicata;

c) le startup innovativa in forma di srl potranno, poi, fare ricorso a un interessante strumento (introdotto sempre dal decreto crescita bis), ossia quello degli strumenti partecipativi finanziari – SPF. Gli SPF possono rappresentare un utile mezzo per raccogliere capitali da privati senza la necessità immediata di effettuare aumenti di capitale e senza l’obbligo di ricorrere al venture capital o all’equity crowdfunding; possono riguardare diritti patrimoniali o amministrativi emessi a fronte di un apporto di denaro, di servizi, di opere o di know-how. Uno degli aspetti più interessanti per le startup innovative è il fatto che l’utilizzo degli SPF non conferisce al soggetto coinvolto nel progetto la qualità di socio, con la conseguenza di non alterare gli equilibri societari preesistenti, assicurando comunque un importante apporto all’impresa. I finanziatori, d’altro canto, avranno modo di vedersi attribuire – ad esempio – diritti alla partecipazione agli utili, una prelazione sull’acquisto di quote o il diritto di intervenire in assemblea, oltre che di essere informati sulla gestione;

d) infine, al momento dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese le startup innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, nonché dal versamento del diritto annuale. Del pari, sono previste esenzioni per l’atto costitutivo.

 

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