Tributario​

Superbonus 110%: controlli, responsabilità e sanzioni per i cessionari

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AUTORE: Martina Zordan
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Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110% e gli altri bonus edilizi: la Circolare n. 23/E, pubblicata il 23 giugno 2022, infatti, rappresenta una sorta di guida riepilogativa non solo sulla disciplina attualmente in vigore, ma anche sui molteplici documenti di prassi, costituiti in prevalenza da risposte ad interpello, emanati nei mesi scorsi.

È agevole notare come, in materia, da alcuni mesi si stia assistendo ad una vera e propria iperproduzione legislativa.

Dal momento che, infatti, su queste tematiche si è sviluppato un forte interesse anche da parte di chi ha strumentalizzato le agevolazioni previste per fruire dei benefici fiscali con evidenti intenti fraudolenti, le regole vengono continuamente aggiornate e riviste.

Di conseguenza, è altissima l’attenzione per implementare efficaci azioni di controllo ad opera dell’Amministrazione finanziaria, mediante l’impiego dei numerosi strumenti messi a disposizione dalle norme, come, ad esempio, il blocco preventivo delle opzioni relative a cessioni dei bonus in odore di frode.

In particolare, nel testo della circolare si rinviene un apposito paragrafo dedicato ai controlli, nonché alle responsabilità attribuibili ai diversi soggetti che intervengono nelle richiamate operazioni.

Approfondiamo, dunque, la posizione dell’Agenzia delle Entrate, non prima di aver riepilogato brevemente la disciplina di settore attualmente in vigore.

I controlli, le responsabilità e le sanzioni

In tema di responsabilità, si evidenzia come i fornitori e i soggetti cessionari sono tenuti a rispondere solamente per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo altresì conto della capacità operativa degli Uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento:
– per i crediti non spettanti, 5 anni dalla dichiarazione;
– per i crediti inesistenti, 8 anni dall’utilizzo del credito.

Nello specifico, qualora venga riscontrata l’assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti come previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 (per la compensazione di crediti inesistenti la sanzione va dal 100% al 200%).
È bene ricordare, inoltre, che il recupero del predetto importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.

In particolare, si evidenzia che resta ferma:
– in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma (art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997) secondo la quale, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta;
– la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Pertanto, in estrema sintesi, si può affermare che:
– il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario;
– i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Inoltre, l’utilizzo dei crediti d’imposta nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini previsti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta.
Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni.

I chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Nella Circolare si afferma che la richiamata responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari dev’essere valutata caso per caso e deve, altresì, essere individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria.

Ciò che per l’Agenzia rileva, ai fini del coinvolgimento del cessionario, è che questi abbia omesso “il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito” .

A tal proposito, è opportuno evidenziare come il livello di diligenza richiesto è correlato alla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti, quali possono essere le banche, sottoposti a stringenti normative per i quali è richiesta
l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.

In via ulteriore, nella Circolare vengono riportati alcuni indici utili per valutare se è stata osservata o meno la dovuta diligenza, che operano anche in connessione con il rispetto o meno della normativa antiriciclaggio.

In definitiva, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, ciascun cessionario deve sempre valutare di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.

Un’ultima precisazione riguarda l’eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell’Autorità giudiziaria: per l’Agenzia, ciò di per sé non legittima il loro utilizzo in compensazione.

Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all’Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate.

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