Amministrativo e appalti​

Forme aggregate di partecipazione alle gare d’appalto: le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI)

foto di Alessia Antonia D'Alessio
AUTORE: Alessia Antonia D'Alessio
a.dalessio@studiolegally.com
icona di linkedin

L’associazione temporanea di imprese (ATI), è uno strumento finalizzato a consentire la partecipazione alle gare pubbliche anche a soggetti che, singolarmente, sono sprovvisti dei requisiti indicati dalla legge o dal bando di gara.

Si tratta di una forma aggregata imprenditoriale, caratterizzata dalla occasionalità e temporaneità e finalizzata allo svolgimento di una specifica attività.

Seppur sia disciplinata dalla normativa pubblicistica (attualmente l’art. 68 del D.lgs. 36/2023, che ricalca, in buona sostanza e nel suo contenuto, il precedente art. 48 del D.lgs. 50/2016) è uno strumento utilizzato anche negli appalti privati.

Tale forma di raggruppamento di imprese risponde ad una ratio proconcorrenziale, in quanto:

  • Favorisce l’accesso al mercato dell’affidamento degli appalti attraverso il cumulo di requisiti detenuti da più soggetti associati;
  • In tal modo consente l’ampliamento della platea dei concorrenti alla gara,
  • Ed assicura una partecipazione congiunta di una pluralità di operatori, anche piccoli, ad appalti di notevole importanza,
  • Tutelando quindi sia il mercato che la par condicio tra gli operatori economici in fase di partecipazione alla gara;
  • Soddisfa poi l’interesse della stazione appaltante/committente alla migliore realizzazione dell’appalto in quanto valorizza l’unione delle risorse delle capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di più imprese,
  • Ampliando anche le garanzie per la committenza.

Sul piano strutturale l’ATI non crea un nuovo soggetto giuridico autonomo rispetto alle parti aggregate né un collegamento strutturale tra i suoi partecipanti: le imprese, infatti, si raggruppano senza particolari formalità e senza che ciò implichi una costituzione stabile di organizzazione di impresa; ciascuno dei partecipanti all’ATI, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, limitandosi  a collaborare congiuntamente per la partecipazione ad un appalto o l’esecuzione di un’opera specifica.

Operativamente il raggruppamento viene realizzato mediante conferimento ad una delle imprese raggruppate (c.d. capogruppo o mandataria) di un mandato collettivo speciale con rappresentanza. Quest’ultima assume la piena ed esclusiva rappresentanza delle mandanti nei confronti della stazione appaltante/committente per tutte le operazioni e per qualsiasi atto di qualunque natura relativo all’appalto sino all’estinzione del rapporto contrattuale allo stesso connesso.

In sostanza, quindi, la capogruppo è l’unica legittimata ad interloquire con la stazione appaltante/committente.

Il mandato con rappresentanza è contenuto nell’atto costitutivo dell’ATI stipulato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Con circolare del 2020 il MIMS ha chiarito che l’atto costitutivo possa prevedere espressamente la possibilità per le singole mandanti dell’ATI di ottenere il pagamento diretto da parte del committente, escludendo quindi tale atto dall’oggetto del mandato con rappresentanza conferito alla mandataria.

Il contratto con il quale le parti compartecipanti all’ATI disciplinano in concreto e rispettivamente i propri rapporti interni, nonché i diritti gli obblighi e le reciproche responsabilità, è il Regolamento dell’ATI. Tale regolamento, nello specifico, deve dettagliare – tra le altre cose – tutti gli aspetti relativi alle quote di partecipazione delle parti, l’imputazione degli eventuali costi che l’ATI deve sostenere per partecipare alla gara o eseguire il contratto, la ripartizione delle prestazioni di lavoro o di servizio da eseguire in corso d’opera, le garanzie da rendere favore della mandataria, la ripartizione delle rispettive responsabilità, ma anche gestire l’eventuale inadempimento di una delle parti, l’eventuale perdita dei requisiti per la partecipazione alla gara da parte di uno dei soggetti partecipanti all’ATI e tutti gli eventuali “inconvenienti” che possono verificarsi nel corso del rapporto contrattuale con la stazione appaltante o la committente.

Sono previste tre diverse tipologie di ATI:

  • ORIZZONTALI: prevede una collaborazione tra imprese aggregate che svolgono attività omogenee; lo scopo è far accrescere i requisiti per partecipare alle gare d’appalto e poi ripartire all’interno delle imprese associate i lavori o i servizi oggetto del contratto d’appalto.
  • VERTICALI: prevede che vi sia una società capogruppo specializzata nella categoria di attività principale/prevalente richiesta dal bando di gara, e le altre invece specializzate nelle categorie di attività secondarie.

La grande differenza tra queste tipologie di ATI risiede quindi nel fatto che l’ATI orizzontale postula una ripartizione quantitativa della prestazione, quella verticale prevede invece una ripartizione qualitativa.

  • MISTE: si tratta di un tertium genus, una sintesi tra ATI orizzontale e quella verticale. Tale tipologia prevede che le prestazioni della categoria prevalente siano eseguite in tutto e in parte orizzontalmente dalle imprese mandanti fermo restando che lo svolgimento delle prestazioni principali sia eseguito, almeno in parte, dalla mandataria.

Sul piano della responsabilità tra le imprese partecipanti ad un’ATI sussiste una solidarietà nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti di subappaltatori e fornitori. Nella tipologia verticale, tuttavia, le imprese che svolgono prestazioni secondarie – in caso di appalti di servizi e fornitura – sono responsabili solo delle loro attività, fermo restando comunque la responsabilità solidale dell’impresa mandataria.

Come già anticipato, oltre che negli appalti pubblici le ATI vengono utilizzate anche nel settore privato; in tal caso, operativamente e strutturalmente, funzionano come negli appalti pubblici.

In ogni caso, infatti, la partecipazione alla gara d’appalto è possibile non solo per l’ATI già costituita, ma anche per quella costituenda: in tal caso saranno tutte le imprese partecipanti alla futura ATI a sottoscrivere l’offerta di gara, contestualmente impegnandosi reciprocamente e nei confronti della committenza a costituirsi in associazione temporanea di impresa in caso di aggiudicazione.

Al momento della presentazione dell’offerta, inoltre, le imprese compartecipanti dovranno indicare le rispettive quote di partecipazione alla futura ATI e vi dovrà essere assoluta corrispondenza tra le quote di qualificazione, le quote di partecipazione all’associazione e le quote di esecuzione delle prestazioni.

L’ATI, per sua natura aggregazione temporanea, si caratterizza per una durata limitata essendo destinata a sciogliersi alla conclusione delle opere oggetto del contratto d’appalto aggiudicato. Essendo costituita tra le parti proprio per la partecipazione allo specifico appalto, sono le sue caratteristiche fisiologiche a limitare la collaborazione tra le parti per un determinato periodo di tempo, e ciò in quanto l’impegno aggregativo assunto reciprocamente dalle parti è strumentale al raggiungimento dell’obiettivo finale costituito, dopo l’aggiudicazione, proprio dalla completa esecuzione dell’oggetto del contratto stipulato con la committente.

Leggi gli altri articoli
The Hong Kong Tax system
Garante Privacy: trattamento dei metadati quale mezzo di controllo a distanza dei lavoratori
Al via i bandi di finanziamento Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per il 2023
Che fine fanno i nostri dati? I data broker e le conseguenze della profilazione su TikTok
How to transfer the company registered office across the EU: the Italian perspective

Ti serve qualche informazione in più sull'articolo? Scrivici a info@studiolegally.com