Diritto Civile

Cosa sono i Giveaway? Sono legali in Italia?

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AUTORE: Deborah Turotti
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Tra le varie strategie di marketing utilizzate da brand ed influencer, i Giveaway sono una delle più comuni.

Quando si parla di Giveaway, non è facile delinearne esattamente i confini. Letteralmente si tratta di un “regalare”, come vuole la parola in inglese. In pratica, il significato più vicino a cui si può pensare è quello di “concorso o manifestazione a premi”. Infatti, si tratta di un’estrazione promozionale, il cui premio è dato in omaggio ad un partecipante estratto casualmente.

Nato negli Stati Uniti ad opera di influencer come formula promozionale per, letteralmente, “regalare” dei piccoli gadget ai propri follower, magari in collaborazione con qualche azienda, si è velocemente espanso in diversi ambiti e formule.

Ad oggi un Giveaway è uno strumento promozionale utilizzato dai brand per aumentare la brand awareness, portare più traffico e più vendite al loro sito e far conoscere i loro prodotti a quante più persone possibile. Il valore del Giveaway varia in base al budget che il promotore sceglie di destinare a questo tipo di strategia di marketing: si passa da piccoli gadget a grandi premi come viaggi, trattamenti estetici e molto altro.

Il meccanismo dei Giveaway è apparentemente semplice. La persona mette in palio sul proprio account social un oggetto da regalare (nella maggior parte dei casi, riguarda il mondo della bellezza) a chi vincerà un sorteggio di cui non si conosce il sistema di estrazione: potrebbe essere un’applicazione o un sito da utilizzare per un’estrazione a sorte. È il caso a decidere chi tra i partecipanti sarà il fortunato, non dunque il promotore. In questo modo, si ottengono due risultati: il gestore della pagina aumenta il numero dei follower e, allo stesso tempo, promuove un articolo o un prodotto, spesso in cambio di un compenso variabile a seconda del numero dei partecipanti e della visibilità che ha il suo profilo.

Dal punto di vista legale, il Giveaway viene considerato un concorso a premi e dovrà seguire questa procedura per non essere considerato illegale:

  • preparare la comunicazione al ministero dello Sviluppo economico della manifestazione a premi tramite la compilazione del modulo PREMA CO/1 reperibile sul sito del Mise, allegando il regolamento ufficiale del concorso;
  • inviare la comunicazione ed il regolamento al ministero almeno 15 giorni prima della data di inizio del concorso tramite il portale Impresa in un giorno;
  • definire il premio con valore economico e versare la relativa cauzione al Mise pari allo stesso importo netto;
  • contattare un notaio o un funzionario della Camera di Commercio competente per territorio per la redazione dei verbali di chiusura della manifestazione che dovranno essere spediti al Mise.

Attenzione, la legge non definisce come “concorso a premi”, e quindi non fa rientrare in questa normativa gli eventi in cui vengono messi in palio degli oggetti al di sotto di un certo valore economico. In altre parole: il valore del singolo premio non deve superare quanto stabilito dalle FAQ del Ministero dello Sviluppo economico sulle manifestazioni a premio (un euro).  Se il valore del premio messo in palio supera tale valore minimo il Giveaway verrà considerato un concorso a premi e dovrà seguire la procedura sopra elencata. Pertanto, il minimo valore deve essere identificato come valore commerciale, che deve essere equiparato sul mercato al valore di un euro. Vale la stessa cosa se proponiamo un buono per un trattamento ovvero un libro in formato digitale: potremmo anche decidere che il costo sia di un euro, ma sabbiamo benissimo che entrambi questi prodotti hanno un valore commerciale oggettivo che prescinde dal prezzo che gli conferiamo.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è che non tutti i soggetti possono essere promotori di “Giveaway”. Premesso che promotore è il soggetto nel cui interesse è svolto il Giveaway, in quanto lo stesso attraverso la promessa di premi, consegue un vantaggio economico derivante dalla conoscenza del proprio marchio, della propria ditta, della propria insegna, dei propri prodotti o dalla vendita degli stessi, legittimati a svolgere le manifestazioni a premio sono esclusivamente i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e non anche le persone fisiche, benché titolari di partita I.V.A. per quanto riguarda le associazioni senza fini di lucro, i comitati, gli enti morali, le Onlus, esse possono espletare esclusivamente manifestazioni di sorte locale con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 13 e 14 del citato d.P.R. n. 430/2001. Al di là del nomen iuris e dell’oggetto sociale principale di natura culturale, ricreativa, etc. che caratterizza tali enti, essi possono risultare promotori di manifestazioni a premio qualora siano comunque iscritti nel Registro imprese. Infatti, come chiarito con circolare n. 3407/C a firma del Ministro dell’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (oggi Ministero sviluppo economico), le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi che esercitano un’attività di impresa in via esclusiva o principale devono inscriversi nel Registro imprese.

Poniamo l’attenzione su un punto fondamentale. Le iniziative, aventi carattere di manifestazione a premio, svolte da soggetti che non rientrano nelle succitate categorie sono vietate e sottoposte ad una sanzione amministrativa pecuniaria da una a tre volte l’IVA sul montepremi posto in palio. partendo da un minimo di € 2.600,00.

Tuttavia, vi sono delle alternative per incrementare i canali di vendita promozionale senza incorrere nelle sanzioni sopramenzionate e qui proponiamo degli esempi.

  1. creare un Freebie, cioè distribuire un prodotto gratuito a tutta la community a fronte di un’azione che manifesti ‘interesse dell’utente a riceverlo. Esempio: produco un prodotto digitale da dare a chiunque faccia un’azione. Es. condivida il mio post nelle storie di instagram.
  2. Fare un Giveaway ove il bene che vogliamo regalare al vincitore abbia un valore di mercato inferiore a 1 euro.
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