Diritto digitale

Come impedire l’utilizzo non autorizzato di un’opera tutelata dal diritto d’autore

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AUTORE: Daniele Sorgente
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L’utilizzo non autorizzato di opere protette dal diritto d’autore è un fenomeno che con la diffusione del web 2.0 ha subito un incremento esponenziale.

La crescita di blog, social network e delle piattaforme di messaggistica, infatti, oltre ad aver rappresentato un’importante risorsa a vantaggio degli autori per la pubblicizzazione e la commercializzazione delle loro opere, ha anche contribuito a rendere più frequenti i casi di violazione del diritto d’autore e di diffusione di contenuti non autorizzati.

In questo contesto, può essere utile svolgere una breve panoramica dei rimedi a disposizione degli autori per contrastare l’utilizzo illecito delle proprie opere, soprattutto con riferimento al caso in cui tale utilizzo venisse svolto online.

Le principali soluzioni che possono essere fatte valere dall’autore sono riassumibili in tre alternative: la prima utilizzabile per ogni caso di sfruttamento non autorizzato dell’opera; la seconda e la terza solamente qualora l’utilizzo illecito si svolgesse mediante piattaforme sul web.

1) L’azione inibitoria ex art. 156 della legge sul diritto d’autore (LDA)

La LDA mette a disposizione dell’autore un’azione che gli permette di richiedere l’immediata cessazione dell’utilizzo illecito della sua opera. In questo senso, qualora egli venisse a conoscenza che una sua opera è stata riprodotta e/o distribuita senza la sua autorizzazione, potrebbe adire l’autorità giudiziaria affinché venga emanato un provvedimento che fermi immediatamente tale utilizzo.

L’art. 156 LDA prevede che l’autore, per ottenere l’inibitoria, debba dimostrare che:

– ha ragione di temere che la sua opera sia assoggettata ad un utilizzo non autorizzato;

oppure

– è già avvenuta una violazione al diritto d’autore e intende impedirne la continuazione o la ripetizione.

Per ottenere l’azione inibitoria, l’autore deve pertanto dimostrare di essere l’autore dell’opera e il fatto che, se tale utilizzo non autorizzato non cessa, o se non viene fermato prima di cominciare, ne verrà pregiudicato. Quest’ultimo requisito, nella pratica, viene spesso considerato “insito” nel concetto di “diritto d’autore”, ritenendo che il titolare dell’opera subisca sempre un pregiudizio se questa viene utilizzata illecitamente.

Se il giudice riterrà la richiesta fondata, pronuncerà l’inibitoria, ordinando con un apposito provvedimento la cessazione di ogni sfruttamento illecito dell’opera. Al riguardo, al fine di prevenire reiterazioni dell’illecito, il giudice può stabilire una somma che dovrà essere versata ogniqualvolta il provvedimento assunto dovesse essere ulteriormente violato.

L’autore, qualora ritenga di avere subito un danno economico, può ovviamente richiedere al giudice il risarcimento del danno, il quale verrà determinato sulla base delle perdite subite e dal mancato guadagno generato. Nel caso in cui l’ammontare del danno non sia dimostrabile, si potrà richiedere al giudice di svolgere una quantificazione secondo equità.

Un’ultima richiesta che può avanzare l’autore è quella della distruzione o rimozione delle opere diffuse illecitamente e delle apparecchiature utilizzate per la loro riproduzione e diffusione.

2) La responsabilità del service provider

Quando lo sfruttamento illecito dell’opera avviene online non è affatto raro riscontare difficoltà nell’identificazione del soggetto che ha diffuso l’opera. Ciò nonostante, l’autore avrà ovviamente interesse a richiedere che tale contenuto venga oscurato e rimosso. In questa ottica, una delle soluzioni più efficaci è quella di rivolgersi al service provider.

L’art. 163 LDA e il decreto legislativo 70/2003 hanno infatti previsto la possibilità di ordinare direttamente al titolare del sito internet (o di qualunque altro servizio offerto online, come le piattaforme di messaggistica) di rimuovere i contenuti indicati dall’autorità giudiziaria come illeciti.

3) La soluzione offerta dall’AGCOM

Un’ultima soluzione, che risulta particolarmente interessante quando sussiste l’esigenza di rimuovere l’opera dal web nei temi più brevi possibili, è quello di utilizzare il procedimento appositamente previsto dall’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Quest’ultima, infatti, mette a disposizione un procedimento previsto dal Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica – emanato in attuazione del decreto legislativo 70/2003 – che risulta essere molto celere ed efficace.

In questo caso è consentito all’autore di rivolgere all’AGCOM un’apposita istanza con la quale richiedere che venga ordinata in via cautelare la cessazione di ogni sfruttamento illecito della propria opera. La peculiarità, anche in questo caso, è che il destinatario della richiesta non è colui che ha commesso la violazione bensì il titolare della pagina internet sulla quale è stata messa a disposizione l’opera.

Lo scopo di questo procedimento è quindi unicamente quello di bloccare lo sfruttamento illecito dell’opera, mentre l’eventuale risarcimento e identificazione del soggetto che ha commesso l’illecito potrà essere perseguito attraverso i procedimenti ordinari. L’istanza, se adeguatamente motivata, verrà accolta e porrà fine alla violazione del diritto d’autore e ordinerà la rimozione dell’opera dal sito web nel termine di cinque giorni dalla sua trasmissione all’AGCOM.

Per ottenere un esito positivo attraverso questo particolare procedimento è fondamentale che l’istanza venga predisposta in modo adeguato. L’art. 6 del Regolamento prevede infatti che venga trasmesso all’AGCOM un apposito modulo al quale deve essere allegata la documentazione che dimostri la titolarità del diritto in capo all’autore. Se il ricorso viene dichiarato ricevibile, verrà trasmesso ai gestori della pagina internet e, se rintracciabile, all’uploader, cioè a colui che ha caricato online il contenuto.

Qualora il titolare della pagina web destinatario dell’ordine di rimuovere i contenuti illeciti non dovesse adempiere, sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie nei suoi confronti.

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