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Guida EUDR – Il regolamento Europeo in materia di deforestazione

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AUTORE: Daniele Sorgente
d.sorgente@studiolegally.com
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Regolamento UE in materia di Deforestazione (EUDR) – Guida per le imprese

Le norme dell’UE per garantire che i prodotti consumati dai cittadini non contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale in tutto il mondo. Obblighi del nuovo quadro normativo per la sostenibilità delle filiere

Nell’ambito del suo impegno per la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici, l’Unione Europea ha introdotto un’importante normativa: il Regolamento sui Prodotti Liberi da Deforestazione (EUDR), ufficialmente Regolamento (UE) 2023/1115. Questa iniziativa legislativa è stata concepita per garantire che i prodotti immessi sul mercato dell’UE o da essa esportati non contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale a livello globale. Per le aziende che operano o intendono operare nel mercato europeo, comprendere e adeguarsi a queste nuove disposizioni è fondamentale. Il presente articolo fornisce una panoramica completa degli obiettivi, della portata, dei requisiti principali e delle tempistiche di attuazione dell’EUDR.

Indice dell’articolo

  1. Cosa sono i patti parasociali?
  2. Cos’è il regolamento EUDR
  3. Ambito di applicazione
  4. I requisiti e obblighi
    • Approvvigionamento “Deforestazione-Free” e produzione legale
    • Tracciabilità della filiera e raccolta dati
    • Processo di due diligence
    • Invio della dichiarazione di due diligence
    • Monitoraggio tenuta dei registri
  5. Rendicontare e documentare le pratiche di approvvigionamento
  6. Tempistiche e sanzioni
  7. Conclusione
  8. FAQ | Regulation on Deforestation-free Products

 

Cos’è il Regolamento EUDR e quali sono gli obiettivi?

Il Regolamento EUDR rappresenta una componente centrale delle strategie climatiche e di biodiversità dell’UE, tra cui il Green Deal Europeo e la Strategia dell’UE sulla Biodiversità per il 2030.

L’obiettivo principale è duplice: prevenire la deforestazione e il degrado forestale legati ai prodotti venduti o esportati dall’UE e promuovere catene di approvvigionamento sostenibili, tutelando al contempo i diritti umani, inclusi quelli delle popolazioni indigene. Contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità, l’EUDR mira a incentivare il consumo di prodotti che non hanno contribuito alla distruzione delle foreste.


 

Settori di applicazione: prodotti, soggetti interessati e definizioni Chiave

L’EUDR si applica a una serie specifica di materie prime e prodotti derivati. Questi includono:

  • Bovini (compresi carne bovina e cuoio)
  • Cacao (compreso il cioccolato)
  • Caffè
  • Palma da olio (agroalimentare)
  • Gomma 
  • Soia
  • Legno (compresi mobili, carta e prodotti in legno)

È importante notare che il regolamento potrebbe essere esteso ad altre materie prime in futuro. L’EUDR impone responsabilità dirette a tutti gli attori della catena di approvvigionamento, richiedendo un approccio olistico alla sostenibilità.

Chi è Responsabile?

Il regolamento individua due categorie principali di soggetti responsabili:

  • Operatori: Qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette per la prima volta prodotti pertinenti sul mercato dell’UE o li esporta. Questo significa che la responsabilità ricade sull’azienda che introduce il prodotto nel mercato europeo per la prima volta o lo esporta fuori dall’UE.
  • Commercianti: Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’operatore, che rende disponibili i prodotti pertinenti sul mercato, come distributori o trasformatori all’interno dell’UE.

È importante sottolineare che, se un prodotto ha già subito il processo di due diligence in una fase precedente della catena di approvvigionamento, gli operatori o i commercianti a valle non sono tenuti a ripetere l’intera due diligence. Tuttavia, devono raccogliere e utilizzare i numeri di riferimento della due diligence dai loro fornitori.

Cosa significa “immettere prodotti sul mercato”?

Significa la prima volta che un prodotto viene reso disponibile per la distribuzione, il consumo o l’uso all’interno dell’UE. Ad esempio, un importatore che introduce cacao o caffè nell’UE e lo vende a grossisti o dettaglianti è considerato un operatore che immette il prodotto sul mercato.


 

I requisiti e obblighi per la conformità

Le aziende soggette all’EUDR devono soddisfare requisiti rigorosi per garantire che i prodotti non siano collegati alla deforestazione o al degrado forestale.

Approvvigionamento “Deforestazione-Free” e Produzione Legale

I prodotti non devono provenire da terreni deforestati o degradati dopo il 31 dicembre 2020. Questo criterio si applica indipendentemente dalla legalità della conversione nel paese d’origine. Inoltre, le materie prime devono essere prodotte in conformità con tutte le leggi applicabili del paese di produzione, coprendo diritti di utilizzo del suolo, protezione ambientale, diritti del lavoro e diritti umani, tasse, lotta alla corruzione e leggi commerciali.

Tracciabilità della filiera e raccolta Dati

Le aziende devono essere in grado di tracciare i prodotti fino alla loro origine, identificando la precisa geolocalizzazione (coordinate geografiche) dei lotti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime. Devono raccogliere informazioni dettagliate sul prodotto, inclusa la sua composizione, il paese di origine e il sito di produzione, essenziali per verificare la conformità e supportare la tracciabilità.

Processo di Due Diligence

Un elemento cardine dell’EUDR è il processo di due diligence. Le aziende devono:

  • Valutazione del rischio: Valutare il rischio che i loro prodotti siano collegati alla deforestazione o alla non conformità con le leggi locali, considerando la prevalenza di pratiche illegali nella regione e la complessità della catena di approvvigionamento.
  • Mitigazione del rischio: Se viene identificato un rischio, le aziende devono implementare misure per ridurlo a un livello trascurabile prima di immettere il prodotto sul mercato. Ciò può includere audit dei fornitori, test aggiuntivi o il passaggio a fonti a minor rischio.
  • Documentazione: Tutti i passaggi intrapresi durante il processo di due diligence devono essere documentati e resi disponibili per la revisione normativa.

Invio della dichiarazione di due diligence

Prima di commercializzare, importare o esportare i prodotti pertinenti, le aziende devono presentare una dichiarazione di due diligence tramite la piattaforma elettronica centrale dell’UE (Deforestation Due Diligence Statement Registry). Questa dichiarazione deve confermare che il prodotto è “deforestazione-free”, legalmente conforme e che il rischio di non conformità è trascurabile, includendo dati di geolocalizzazione, informazioni sul prodotto e dettagli sulla valutazione e mitigazione del rischio.

Monitoraggio e tenuta dei registri

Le aziende devono monitorare continuamente le proprie catene di approvvigionamento e aggiornare i processi di due diligence secondo necessità per mantenere la conformità. Tutta la documentazione e i dati pertinenti devono essere conservati e resi disponibili per l’ispezione da parte delle autorità su richiesta.


 

Rendicontare e documentare le pratiche di approvvigionamento

Il processo di rendicontazione e documentazione avviene principalmente tramite il Deforestation Due Diligence Statement Registry. Le aziende devono raccogliere informazioni complete per ogni prodotto pertinente, tra cui:

  • Descrizione del prodotto (nome commerciale, tipo e, per il legno, nomi scientifici)
  • Quantità (in chilogrammi o altre unità pertinenti)
  • Paese di produzione e siti di produzione specifici
  • Coordinate di geolocalizzazione precise di tutti i lotti di terreno dove sono state prodotte le materie prime
  • Dettagli del fornitore (nome, indirizzo, email)
  • Prove che i prodotti sono “deforestazione-free” e conformi alle leggi del paese di origine.

Tutte queste informazioni devono essere conservate per almeno cinque anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato dell’UE o esportato. Gli operatori inviano la DDS elettronicamente, fornendo i dati di geolocalizzazione (disegnando aree su una mappa o caricando coordinate). Ogni DDS riceve un numero di riferimento univoco, che deve essere tracciato e collegato a ogni spedizione. Gli operatori non SME devono anche pubblicare sintesi annuali delle loro attività di due diligence, con le prime relazioni previste entro la fine del 2026.


 

Tempistiche e sanzioni

Il Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation) entrerà in vigore ufficialmente il 30 dicembre 2025. A partire da questa data, i grandi operatori e i commercianti saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni.

  • Grandi operatori e commercianti: Devono conformarsi a partire dal 30 dicembre 2025.
  • Micro e piccole imprese: Devono conformarsi a partire dal 30 giugno 2026.

Il mancato rispetto dell’EUDR comporterà che i prodotti non potranno essere commercializzati o esportati nell’UE o dall’UE. Le sanzioni per le violazioni possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda nell’UE. L’UE classificherà inoltre i paesi in base al rischio di deforestazione per le sette materie prime chiave, influenzando il livello di controllo richiesto.

Oltre le sanzioni pecuniarie sono applicabili:

  • Confisca dei prodotto e proventi
  • Interdizione dalle gare d’appalto pubbliche
  • Divieti di commercializzazione

 

Conclusione

Il Regolamento EUDR rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile e impone nuove responsabilità alle aziende che operano nel mercato europeo. Sebbene le tempistiche di attuazione siano state prorogate, è cruciale per le imprese iniziare fin da ora a rivedere le proprie catene di approvvigionamento, implementare sistemi di tracciabilità robusti e rafforzare i processi di due diligence. L’adeguamento a queste normative non è solo un obbligo legale, ma anche un’opportunità per le aziende di rafforzare la propria reputazione, migliorare la sostenibilità delle proprie operazioni e anticipare le crescenti aspettative dei consumatori e degli stakeholder in materia ambientale e sociale.


 

FAQ | EUDR

1. Quando entra in vigore il regolamento EUDR?

Il Regolamento EUDR (European Union Deforestation Regulation) entrerà in vigore ufficialmente il 30 dicembre 2025. A partire da questa data, i grandi operatori e i commercianti saranno tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni. Le micro e piccole imprese, invece, avranno un periodo di transizione più lungo, con l’obbligo di conformarsi a partire dal 30 giugno 2026.

2. Cos’è il regolamento EUDR?

Il Regolamento dell’UE sulla deforestazione (EUDR), ufficialmente noto come Regolamento (UE) 2023/1115, è una normativa europea fondamentale. Il suo obiettivo principale è ridurre drasticamente la deforestazione e il degrado delle foreste causati dall’importazione e dall’esportazione di alcune materie prime e prodotti nell’Unione Europea.

In termini pratici, l’EUDR impone a tutti i commercianti che operano sul mercato dell’UE di assicurarsi che prodotti come legno, gomma, carne bovina, caffè, cacao, olio di palma e soia non siano in alcun modo collegati ad aree deforestate o degradate. In sostanza, è un passo concreto per garantire che ciò che consumiamo non contribuisca alla distruzione delle foreste globali.


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