Lavoro e previdenza​

Sicurezza sul lavoro: la delega e la consulenza liberano il datore

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AUTORE: Marco Mazzoldi
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La recente sentenza della Cassazione n. 22628/2022 ci invita a rinnovare qualche riflessione sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza.

Come titolare e capo dell’azienda, l’imprenditore è chiamato a preservare l’incolumità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti (art. 2087 c.c.), che quali suoi collaboratori investono tempo ed energia nel coadiuvarlo nella sua attività economica.

Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro prevede una serie di adempimenti, doveri e clausole di garanzie, al fine precipuo di rendere effettiva la protezione dei lavoratori dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni.

Possiamo indubbiamente far rientrare questa responsabilità datoriale in quelle particolari responsabilità, che il nostro ordinamento introduce in ragione di particolari situazioni: la tutela delle persone che sono affidate al soggetto responsabile; la vigilanza sulle persone, delle cui azioni il soggetto è chiamato a rispondere; la particolare natura o pericolosità dell’attività.

In qualche modo, all’interno dell’azienda troviamo concentrate tutte tre queste situazioni particolari: la sicurezza sul lavoro viene calibrata sulla natura e sulla pericolosità dell’attività aziendale, e richiede un ruolo di vigilanza in capo al datore di lavoro, che risponde anche delle azioni pericolose poste in essere dalle persone nel perimetro aziendale.

L’imprenditore è un soggetto qualificato: ciò implica che gli vengono attribuiti adempimenti di particolare difficoltà, che vanno ben oltre l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Il che significa che gli viene richiesto di rispondere per competenze che non necessariamente (e anzi raramente) appartengono al suo bagaglio professionale.

Per questo motivo, la normativa – al fine di non lasciare sulle sole spalle dell’imprenditore questa responsabilità, e soprattutto di rendere il più sicura possibile per i lavoratori l’applicazione delle regole – consente al datore di delegare gli obblighi della sicurezza a un soggetto più qualificato, e dunque più idoneo a rendere effettive le tutele per i suoi dipendenti.

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere così trasferiti, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante. È però necessario che il relativo atto di delega: riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale; sia espresso ed effettivo, non equivoco; e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa relativamente all’implementazione di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Con l’atto di delega – sostanzialmente e formalmente – l’imprenditore si spoglia della posizione di garanzia, attribuendone i relativi incombenti e poteri a una persona esperta e qualificata.

Fin qui, il passaggio è chiaro e, tutto sommato, lineare.

Non sempre, però, il datore sceglie o la possibilità di trasferire a un soggetto qualificato la propria posizione di garanzia. E, tuttavia, conscio della propria “impreparazione”, decide di avvalersi di un consulente, che lo aiuti e lo assista nell’implementazione delle misure di sicurezza.

In questo caso, e dunque quando è presente un consulente per la sicurezza, il datore risulta sgravato della propria responsabilità?

Va subito detto che, in questo caso, non v’è un automatismo, in base al quale l’imprenditore che si avvale di un consulente perde il suo ruolo di garante.

E tuttavia, proprio il ricorso a questo soggetto qualificato richiede un’accorta valutazione sulla natura della responsabilità attribuita dalla legge al datore di lavoro.

La lente che ci aiuta a leggere correttamente la situazione di responsabilità è il c.d. principio di esigibilità.

Cosa significa?

Anzitutto, che quella del datore di lavoro non è una responsabilità oggettiva: non è la semplice posizione di datore che comporta automaticamente la sua colpa, di fronte alla violazione di una norma; ma va valutato anche l’aspetto soggettivo, e cioè la possibilità effettiva per il datore di osservare la regola cautelare.

Insomma, in base al principio di esigibilità occorre valutare la concreta possibilità per il datore di osservare, nel frangente di quello specifico infortunio, la regola cautelare che avrebbe scongiurato il fatto.

Questa valutazione deve prendere nella giusta considerazione le specifiche qualità personali dell’imprenditore e la situazione di fatto in cui egli ha operato.

E qui subentra la questione della consulenza presso un esperto.

La sentenza in premessa, in particolare, ci spiega che “il conferimento di una specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, pur non operando in termini di delega di funzioni, implica l’accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato. In particolare, è necessario valutare l’eventuale influenza della detta attività di consulenza in ordine al giudizio sull’esigibilità del comportamento dovuto, indispensabile per fondare uno specifico rimprovero per un atteggiamento antidoveroso della volontà. Tale valutazione deve considerare tanto la professionalità del consulente e, quindi, la sua effettiva esperienza e specializzazione nel settore, quanto l’ampiezza e la specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, l’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione, onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro, eventualmente anche a seguito di specifica interlocuzione con il consulente (in ipotesi, per il tramite del RSPP). Diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore di lavoro una inaccettabile responsabilità penale «di posizione», tale da sconfinare in responsabilità oggettiva”.

In presenza di una consulenza – in conclusione – dobbiamo considerare che il datore di lavoro si è affidato a un soggetto qualificato; e, se la scelta di tale soggetto va esente da censure (ad esempio, perché si tratta di persona o azienda che da anni opera con professionalità in materia), l’eventuale carenza o insufficienza di presidi di sicurezza che ha portato all’infortunio non può ritenersi in sé fonte di responsabilità per l’imprenditore: questi, infatti, ha demandato (e quindi, ha chiesto aiuto) ad altri per ottemperare ai propri obblighi e per garantire la sicurezza dei propri dipendenti.

Risulta, dunque, importante formulare e colorare correttamente il contratto di consulenza con il soggetto qualificato: i giudici, infatti, valuteranno l’effettività della consulenza, la professionalità del consulente e, quindi la sua esperienza e specializzazione nel settore, oltre che l’ampiezza e la specificità dell’oggetto della consulenza. Ove sia ravvisata la complessità della scelta e implementazione dei presidi di sicurezza, il datore di lavoro potrà andare esente da responsabilità penale.

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