Lavoro e previdenza​

Le condizioni per lo svolgimento del tirocinio curriculare ed extracurriculare in azienda – seconda parte

foto di Marco Mazzoldi
AUTORE: Marco Mazzoldi
marco.mazzoldi@studiomes.it
icona di linkedin

Limiti temporali

Nell’ambito dei tirocini curriculari in alternanza scuola-lavoro, la Riforma della Buona Scuola ha stabilito un monte ore obbligatorio della durata complessiva di almeno 400 ore nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e degli istituti professionali. La durata massima del tirocinio, posto che non è stata modificata dall’anzidetta riforma, va rivenuta nel Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142, che fissa il limite a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale o studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea. Al riguardo esiste un orientamento secondo il quale non sussisterebbe alcun limite massimo di durata, la cui determinazione sarebbe lasciata all’accordo tra soggetto promotore e impresa ospitante nell’ambito della Convenzione di tirocinio. Tuttavia, non si riscontra alcuna normativa nazionale o regionale che condivida espressamente tale soluzione, quindi a scopo precauzionale è opportuno attenersi al limite semestrale anzidetto.

Allo stesso modo, i tirocini curriculari relativi a studenti dei percorsi di Alta Formazione sono sottoposti al medesimo limite massimo semestrale.

La durata massima del tirocinio extracurriculare corrisponde anch’essa a sei mesi, tuttavia è in questo caso prevista la facoltà di rinnovo, esercitabile una sola volta, per un periodo di uguale durata. Si segnala che per questa tipologia di tirocinio è prevista una durata minima pari ad otto settimane. Fatto salvo detto rinnovo, l’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio extracurriculare con il medesimo tirocinante.

Riconoscimento dell’indennità di partecipazione

Con riguardo alla volontà di corrispondere un contributo economico al tirocinante, detto riconoscimento è previsto a livello normativo con la denominazione di indennità di partecipazione. Infatti, non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra impresa ospitante e tirocinante, la somma corrisposta a quest’ultimo non risulta qualificabile come retribuzione. Per quanto concerne il tirocinio extracurriculare, vi è l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione, la quale non può essere inferiore a €300,00 lordi mensili o €70,00 lordi settimanali, e non può eccedere i €600,00 lordi mensili o €140,00 settimanali. Potranno poi essere riconosciuti benefit non monetari aggiuntivi o rimborsi spese, i quali si aggiungono all’indennità e mai la sostituiscono.

Con riferimento al tirocinio curricolare è invece facoltà dell’impresa ospitante decidere se corrispondere un’indennità di partecipazione, la quale va eventualmente indicata nella Convenzione di tirocinio.

L’indennità deve essere erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Tale dovere non sussiste durante un eventuale periodo di sospensione del tirocinio.

Per ultimo, si evidenzia che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, ove obbligatoria, comporta a carico dell’impresa trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

Tirocinio estivo

Degno di menzione è il tirocinio svolto in periodo estivo, in quanto seppur ha carattere di tirocinio curriculare – sussistendo quindi gli stessi limiti e requisiti – vanta delle caratteristiche proprie. Le peculiarità consistono nell’obbligatoria corresponsione di un’indennità di partecipazione e nella durata massima del tirocinio pari a tre mesi. Il soggetto ospitante corrisponderà dunque al tirocinante un’indennità di partecipazione ammontante in un minimo € 70 settimanali o di 300 € mensili fino ad un massimo € 600,00 mensili. L’ammontare dell’indennità di partecipazione erogata dal soggetto ospitante dovrà essere indicato nel progetto formativo e di orientamento.

Tirocinio per soggetti in età adulta

Ai fini dello svolgimento del tirocinio curriculare non è attribuita rilevanza alcuna all’età del tirocinante, importando unicamente la qualifica di studente. Detta tipologia di tirocinio può infatti essere svolta da qualunque persona frequentante una scuola secondaria di secondo grado o un percorso di formazione terziaria.

Per quanto concerne il tirocinio di carattere extracurriculare, esso è finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo della persona, perciò anche in questo caso non ha alcuna rilevanza l’età del tirocinante. Ciò che importa, ai fini dell’attivazione di questa tipologia di tirocinio, è che il soggetto rientri tra i destinatari indicati dall’art. 4bis della Legge provinciale 19/1983 e precisati dalla Delibera della Giunta della PAT n°1953/2017. A titolo esemplificativo: soggetti in stato di disoccupazione; soggetti già occupati che siano in ricerca di altra occupazione; neodiplomati e neolaureati.

Brevi cenni alla procedura di attivazione del tirocinio

Ai fini dell’attivazione di entrambe le tipologie di tirocinio è necessaria la compresenza di tre soggetti: il promotore, l’ospitante ed il tirocinante.

Il soggetto promotore dei tirocini ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. Soggetto ospitante è invece qualsiasi soggetto, persona fisica che eserciti attività produttiva o professionale o persona giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene svolto il tirocinio.

L’attivazione dei tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante ed in possesso dei requisiti per l’attivazione degli stessi.

Allo stesso modo, i tirocini extracurriculari vengono solitamente promossi dall’Istituto in cui l’ex studente si è diplomato, per un periodo di dodici/ventiquattro mesi dopo il termine degli studi. Possono comunque rivestire il ruolo di soggetto promotore anche altri Enti previsti ex lege.

L’attivazione del tirocinio avviene con la firma della Convenzione tra scuola e impresa e del Progetto Formativo del singolo studente.

La Convenzione ufficializza la collaborazione tra scuola e impresa per l’attivazione dei percorsi. In essa vengono definite le rispettive responsabilità, la durata dei percorsi, gli orari, i principali contenuti formativi, i nomi del tutor scolastico e del tutor aziendale.

Il Progetto Formativo, predisposto dalla scuola assieme all’impresa, rappresenta il documento nel quale vengono descritte nel dettaglio le attività formative dello studente, nonché l’indicazione dei tempi e degli spazi in cui si svolgerà la formazione.

Considerate le differenti funzioni tra i due documenti, per ogni collaborazione tra scuola e impresa ci sarà una sola convenzione e tanti progetti formativi quanti saranno gli allievi ospitati.

Anche il tirocinio extracurriculare si attiva sulla base di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante. Allo stesso modo deve essere predisposto un Progetto Formativo Individuale, nel quale devono essere definiti gli obiettivi formativi, l’orario giornaliero e settimanale, nonché l’ammontare dell’indennità.

Leggi gli altri articoli
Le sfide giuridiche della contrattualizzazione degli e-sports pro-players
Lavoro e privacy: riconoscimento facciale dei dipendenti e controllo dell’attività lavorativa
Il patent trolling: la minaccia silenziosa per l’innovazione
The Hong Kong Tax system
Forme aggregate di partecipazione alle gare d’appalto: le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI)

Ti serve qualche informazione in più sull'articolo? Scrivici a info@studiolegally.com