Settore assicurativo​

POLIZZE PPI: gli indici del collegamento tra polizza e contratto di finanziamento

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AUTORE: Daniele Sorgente
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  1. La connessione come collegamento funzionale e teleologico.

Nel precedente intervento, s’è visto che la natura tipica delle polizze PPI è la loro stretta dipendenza e connessione con il contratto di finanziamento, per il quale fungono da garanzia.

V’è, dunque, un collegamento negoziale così intenso che, qualora il contratto di finanziamento venga meno per una qualunque ragione, allora automaticamente deve intendersi risolta anche la polizza PPI che funge da garanzia.

Nella prassi, questo collegamento tra finanziamento e assicurazione viene spesso rivelato dal c.d. premio anticipato (e cioè, dalla circostanza che il finanziatore chiede il versamento in un’unica soluzione del premio assicurativo, che verrà poi accumulato nella sorte capitale oggetto del finanziamento); oppure dalla c.d. appendice di vincolo (con cui si annota sulla polizza che il finanziatore ha diritto di soddisfarsi sull’indennizzo assicurativo, con precedenza rispetto all’assicurato o al beneficiario di polizza).

Va però chiarito che né il premio unico anticipato né il vincolo sono elementi essenziali delle polizze PPI: anche in loro assenza, infatti, può comunque ravvisarsi quella connessione tra finanziamento e polizza che implichi finalità qualificate e non generiche di protezione indiretta del credito finanziario.

D’altro canto, non è neppure la mera contestualità del collocamento della polizza, in abbinamento al finanziamento, a determinarne la qualità di PPI: serve un collegamento funzionale e teleologico.

La disamina più approfondita e specifica di questo collegamento qualificato tra polizza e finanziamento la troviamo senza dubbio nel corpus delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario. Quest’organo infatti, per la sua competenza oggettiva (mutui garantiti) e soggettiva (sovente l’intermediario finanziario è al contempo intermediario assicurativo, altre volte è il beneficiario o vincolatario della garanzia assicurativa), ha avuto modo di declinare l’istituto del collegamento negoziale al caso specifico del collegamento tra finanziamento e polizza.

  1. Gli orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario.

In primo luogo, secondo l’ABF il vincolo alla polizza acquistata contestualmente al mutuo rende manifesto che l’operazione realizzata dal contratto di mutuo e dalla polizza integra il requisito del collegamento, inteso quale perseguimento “di un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi“.

Tuttavia, il vincolo non è costitutivo di questo collegamento – tanto che questo collegamento ben può sussistere anche in assenza di vincolo: in molte decisioni, infatti, l’ABF ha ravvisato il collegamento pur non essendo la polizza vincolata.
Va detto che, al pari di dottrina e giurisprudenza, anche le decisioni dell’ABF oscillano, a seconda del peso che attribuiscono all’elemento soggettivo e quello oggettivo del collegamento.
Per elemento soggettivo s’intende la volontà (implicita o esplicita) dei contraenti di coordinare i negozi al fine di indirizzarli verso uno scopo comune (in modo tale da realizzare un fine ulteriore).
Per elemento oggettivo s’intende la funzione economico-sociale svolta dal collegamento contrattuale: questo collegamento dà oggettivamente luogo “al fenomeno della coesistenza di cause in quanto alla causa dei singoli contratti altra se ne aggiunge, alla cui realizzazione essi sono preordinati, costituita dall’assetto economico globale”.
In sintesi, si contrappongono posizioni che sostengono la prevalenza dell’una o dell’altra impostazione.
Vi è poi un terzo filone che ritiene necessaria la presenza contemporanea di entrambi gli elementi.

A discapito della non univocità dei criteri e delle soluzioni, è possibile tuttavia fissare alcuni importanti punti fermi.

All’uopo, sovviene tra le altre la decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 10621 del 12 settembre 2017, che – sulla premessa che la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante (eliminandolo o riducendolo) sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore – ha operato (anche ai fini e per gli effetti dell’art. 121 TUB) un’interessante ricognizione dei requisiti di obbligatorietà o facoltatività delle polizze assicurative abitualmente connesse ai finanziamenti indipendentemente dalla qualificazione formale che ha ricevuto la polizza:

– in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio;

– a tale riguardo, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: a) la polizza abbia funzione di copertura del credito; b) vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; c) l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo; d) contraente e beneficiario della polizza assicurativa connessa al finanziamento sia lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza;

– non osta alla qualificazione di una polizza come obbligatoria, viceversa, la circostanza che il beneficiario delle prestazioni assicurative sia lo stesso assicurato/debitore anziché l’intermediario finanziatore;

– per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, l’intermediario è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Significativo, ai nostri fini, risulta questo passaggio:
“Le polizze assicurative possono, pertanto, ritenersi connesse al contratto di finanziamento in quanto idonee a contemperare il rischio di insolvenza del debitore/assicurato, mantenendo tendenzialmente inalterate le originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore, che incidono sul relativo rischio di solvibilità e alla luce delle quali il finanziatore ha effettuato la valutazione del merito creditizio; connessione che, nei termini ora precisati e ferma restando ogni valutazione del singolo caso concreto, può ritenersi sussistente non solo per le polizze assicurative a copertura del rischio ‘morte’ e del rischio ‘perdita di impiego’, ma anche per le polizze a copertura della sopravvenuta inabilità o inidoneità (temporanea o permanente) al lavoro, ovvero di sinistri comunque idonei ad incidere sul rischio solvibilità del cliente/debitore”.

In definitiva, possiamo concludere che esiste una connessione tra polizza assicurativa e contratto di mutuo o finanziamento, allorquando la stipulazione della prima sia posta quale condizione necessaria per la conclusione del secondo, e l’assicurato la sottoscriva al solo fine di ottenere il prestito.
E’ bene specificare – e questo valga per il prosieguo del parere – che dalla decisione dell’ABF emerge che per polizza facoltativa s’intende una polizza la cui sottoscrizione sia effettivamente rimessa alla discrezionalità del cliente: ovvero, che la sua mancata sottoscrizione non modifica la “valutazione del merito creditizio” e non incide sostanzialmente su termini e condizioni del prestito. Qualora, al contrario, alla sottoscrizione facoltativa della polizza fossero collegati condizioni e termini di finanziamento fondamentalmente migliori, si dovrebbe invece ritenere sussistente la connessione della polizza al finanziamento e dunque la sussistenza di una PPI.

 

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