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Patto di non concorrenza per soci

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AUTORE: Michele Caramel
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Patto di non concorrenza per soci

Scopri come funziona il patto di non concorrenza tra soci, i limiti di validità, le clausole chiave e le strategie di tutela per società e imprenditori.

patto non concorrenza tra soci

TL;DR: 
  • Il divieto di concorrenza per il socio può essere legale o contrattuale, a seconda della forma societaria.
  • Nelle società di persone, il divieto è automatico e dura finché il socio resta in carica.
  • Nelle società di capitali, serve un patto scritto (statuto o patto parasociale) per vincolare il socio.
  • Il patto di non concorrenza è valido solo se ha forma scritta, limiti temporali, oggetto e territorio determinati
  • La società può tutelarsi con clausole penali, inibitorie d’urgenza e patti post-exit.
  • Il socio deve sempre verificare la proporzionalità del vincolo e la trasparenza del compenso.

 

Indice dell’articolo

Introduzione

Nel diritto societario, il divieto di concorrenza del socio nasce dall’esigenza di preservare la lealtà interna e la stabilità del patrimonio aziendale. Il socio non è un semplice investitore: partecipa alla gestione, conosce la clientela, i fornitori e i segreti industriali. Da ciò deriva un vincolo fiduciario che impone comportamenti coerenti con l’interesse comune.

In assenza di limiti, un socio potrebbe fondare o partecipare a un’impresa concorrente sfruttando conoscenze acquisite all’interno della società, con un impatto devastante sul know-how, sui margini e sulla reputazione aziendale.

  • Scopo del divieto: tutela da conflitti d’interesse e sviamento di clientela.
  • Fondamento: lealtà e buona fede contrattuale.

Conseguenza: il socio non può sfruttare la propria posizione per fini personali concorrenti.


 

Divieto di concorrenza automatico

Per le società di persone (S.n.c. e S.a.s.), l’Art. 2301 c.c. vieta automaticamente al socio di esercitare attività concorrenziale senza il consenso degli altri.
Il divieto riguarda:

  • l’avvio di un’attività concorrente;
  • la partecipazione in altra società con oggetto analogo, se comporta responsabilità illimitata.

Questa regola opera solo durante la qualità di socio.
Alla cessazione del rapporto (recesso, esclusione o scioglimento), il vincolo scompare: ecco perché il divieto legale, da solo, non protegge l’impresa ex post.

Attività preesistenti e consenso tacito

Se un socio esercitava già un’attività concorrente prima dell’ingresso in società, il consenso degli altri si presume definitivo (iuris et de iure) purché fossero informati.
Da qui la necessità di una due diligence preventiva sulle attività dei nuovi soci, per evitare che comportamenti futuri sfuggano al controllo dell’impresa.


 

Patto di non concorrenza nelle società di capitali

Nelle società di capitali, come S.r.l. e S.p.A., il principio di base cambia radicalmente rispetto alle società di persone: la partecipazione del socio ha natura prevalentemente finanziaria e non personale, il che significa che non comporta automaticamente un vincolo di fedeltà o un obbligo di non concorrenza. 

Solo gli amministratori, infatti, sono soggetti al divieto di concorrenza in virtù del loro ruolo gestionale e fiduciario. I soci, invece, possono teoricamente operare anche in settori simili o affini, salvo che la società introduca un patto contrattuale espresso che limiti tale libertà.

Questo patto può essere inserito nello Statuto, garantendo così la sua opponibilità a tutti i soci presenti e futuri, oppure stipulato in forma di patto parasociale, vincolante solo per i firmatari ma più flessibile e riservato. 

In genere, lo Statuto viene utilizzato per introdurre regole di comportamento generali e durature, mentre i patti parasociali si prestano meglio a disciplinare accordi mirati, post-exit o riservati a soci strategici.

In sintesi:

  • il socio di una S.r.l. o S.p.A. non è automaticamente vincolato dal divieto di concorrenza;
  • solo un patto contrattuale scritto (statutario o parasociale) può imporre restrizioni valide;
  • la forma scritta è essenziale per la validità del patto;

 

La questione del corrispettivo economico

Nel rapporto tra soci, l’art. 2596 c.c. non impone il corrispettivo, ma la giurisprudenza più recente lo considera necessario quando la limitazione è gravosa o prolungata.

Esempio: un divieto di 5 anni su tutto il territorio nazionale, che impedisce di operare nel proprio settore, richiede un compenso congruo, altrimenti il patto è sproporzionato.

Caratteristiche:

  • Determinato o determinabile (non generico o subordinato a future condizioni);
  • Proporzionato alla durata, all’estensione geografica e al sacrificio imposto

 

Redazione del patto di non concorrenza per la Società

La redazione del patto di non concorrenza rappresenta un momento cruciale nella governance societaria: un errore di formulazione può renderlo inefficace o addirittura nullo. 

Il primo nodo operativo riguarda la scelta dello strumento attraverso cui inserire il divieto: lo Statuto Sociale o i Patti Parasociali. Entrambi sono validi, ma offrono vantaggi diversi.

  • Lo Statuto assicura la massima opponibilità vincolando tutti i soci, ma comporta una minore flessibilità.
  • I Patti Parasociali, invece, sono più agili e riservati, perfetti per regolare rapporti tra soci specifici, vincoli post-cessione o clausole particolarmente delicate.

Una volta scelto lo strumento, la società deve concentrarsi sulla redazione tecnica. Il patto deve essere formulato in modo preciso, delimitando con attenzione:

  1. Oggetto: deve essere determinato o quanto meno determinabile, evitando formule che non consentano di individuare di quali attività si tratta.
  2. Territorio: proporzionato al raggio d’azione dell’impresa (non nazionale se l’azienda opera solo localmente).
  3. Durata: mai oltre i 5 anni.
  4. Onerosità: anche se non sempre obbligatoria, prevedere un compenso rafforza la tenuta del patto (soprattutto in caso di patti particolarmente gravosi).

  5. Clausola penale: serve come importo forfettario di risarcimento, riducendo l’onere probatorio in giudizio e potendo far sempre salvo il risarcimento del danno ulteriore.

 


La prospettiva del socio

Per un socio, firmare un patto di non concorrenza significa accettare una limitazione importante alla propria libertà professionale. Prima di sottoscriverlo, è fondamentale verificare alcuni aspetti chiave. 

Innanzitutto, il patto deve essere chiaramente scritto e circoscritto, specificando sia l’attività vietata sia l’area geografica in cui opera. È altrettanto importante che la durata del divieto non superi i cinque anni, così da evitare restrizioni eccessive. Infine, se la limitazione si applica anche dopo l’uscita dalla società, deve essere previsto un compenso adeguato che bilanci la rinuncia a determinate opportunità professionali.

Prima di accettarlo, deve verificare:

  • che sia scritto e circoscritto a un’attività e a un territorio specifici;
  • che la durata non superi i 5 anni;
  • che sia previsto un compenso congruo, soprattutto se la restrizione è post-exit.

 


Il patto di non concorrenza per lavoratori e collaboratori

Il patto di non concorrenza è un efficace strumento di tutela, ma solo se redatto correttamente. Deve essere chiaro, limitato e proporzionato, pena la nullità. È utile sia per proteggere know-how e clienti, sia per prevenire azioni concorrenziali sleali da parte di chi ha conosciuto l’azienda dall’interno.

Vediamo nel dettaglio come funziona questo accordo nei diversi contesti professionali: lavoratore dipendente e freelance/lavoratore autonomo.

Approfondisci nel nostro articolo qui.


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