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REVOCATORIA ORDINARIA: COSA ACCADE AI BENI CONFERITI IN UNA S.R.L. UNIPERSONALE?

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AUTORE: Daniele Sorgente
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L’istituto della revocatoria ordinaria è previsto all’art. 2901 c.c. e concede al creditore la facoltà di domandare “che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”.

La suddetta facoltà, però, è sottoposta alla sussistenza di talune condizioni che la stessa disposizione normativa specifica. In particolare, è necessario che:

– il debitore ponga in essere un atto di disposizione del patrimonio in grado di influire sulla sua condizione patrimoniale al punto tale da alterarla sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo. A fronte di tale atto di disposizione del patrimonio devono altresì sussistere due aspetti:

– oggettivo, riguardante l’esistenza di un diritto di credito verso il debitore nonché l’esistenza di un pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore che possa derivare dall’atto revocando e che si concretizza nella depauperazione degli assetti patrimoniale del debitore (eventus damni);

– soggettivo, riguardante la consapevolezza del debitore del carattere pregiudizievole dell’atto dispositivo posto in essere. Nell’ambito di questo aspetto, e per gli atti di disposizione a titolo oneroso, deve altresì sussistere, assieme alla scientia fraudis del debitore, anche la partecipatio fraudis del terzo che si concretizza nella consapevolezza del terzo beneficiario dell’atto di disposizione, del pregiudizio cagionato alle ragioni creditorie conseguente all’atto di disposizione del patrimonio.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, in punto di onere probatorio è centrale l’elemento temporale degli atti revocandi; infatti, qualora questi siano stati posti in essere in un momento successivo al sorgere del credito, basterà provare che il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che il debitore con quell’atto dispositivo avrebbe diminuito il proprio patrimonio, nel caso in cui, invece, siano stati posti in essere in epoca precedente al sorgere del credito, il creditore dovrà provare che il terzo abbia partecipato alla dolosa preordinazione del debitore finalizzata a spogliarsi del proprio patrimonio in vista della nascita dell’obbligazione.

Con riferimento al requisito oggettivo, attinente all’esistenza del diritto di credito, l’orientamento della Suprema Corte ritiene che la nozione di credito di cui all’art. 2901 c.c. non richieda la sussistenza dei caratteri di liquidità, certezza ed esigibilità, ma, al contrario, si estende sino a ricomprendere le legittime ragioni o aspettative di credito.

Ciò è coerente con la funzione propria dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. che non persegue scopi restitutori, bensì mira a conservare la garanzia patrimoniale del debitore nei confronti di tutti i creditori (Cass. Civ. n. 7357/19).

In ordine alla sussistenza del requisito dell’eventus damni, la giurisprudenza di legittimità ritiene che le ragioni del creditore si pregiudichino anche solo a fronte di una variazione qualitativa del patrimonio del debitore; è, infatti, sufficiente che l’atto compiuto dal debitore produca pericolo o maggiore difficoltà o incertezza per il creditore ai fini della realizzazione del proprio credito (Cass. Civ. n. 5658/18).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo della scientia damni, è sufficiente che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e che di detto pregiudizio, qualora si tratti di atti a titolo oneroso, fosse altresì consapevole il terzo; grava sul creditore che agisce in revocatoria l’onere di fornire la relativa prova.

Con riferimento all’esistenza del consilium fraudis del terzo, la giurisprudenza di legittimità, ritiene che essa si possa desumere anche da presunzioni semplici quali ad esempio l’esistenza di un vincolo di parentela tra il debitore e il terzo quando tale vincolo renda inverosimile l’impossibilità per il terzo della conoscenza del dissesto patrimoniale del debitore (Cass. Civ. 1286/19).

Alla luce di quanto detto, dunque, cosa accade per i beni conferiti alla società a responsabilità limitata unipersonale dal socio unico?

Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27290/2022.

La vicenda che ha interessato la Suprema Corte trae origine dal ricorso proposto dall’imprenditore che ha visto accogliere, in primo e secondo grado, la domanda promossa ex art. 2901 c.c. da propri creditori personali, finalizzata a far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione con i quali l’imprenditore / debitore conferiva alla s.r.l. unipersonale, della quale lo stesso è socio unico, alcuni beni immobili.

Il debitore / imprenditore riteneva, nel proprio ricorso, che tali atti di disposizione, stante l’inesistente distinzione tra il patrimonio personale e quello della s.r.l. unipersonale di cui egli è socio unico, non avrebbero arrecato alcun pregiudizio ai creditori.

La Corte di Cassazione rigettando il ricorso promosso dal debitore / imprenditore ha stabilito il principio di diritto secondo il quale tali atti di conferimento sono assoggettabili all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dal momento che si verifica una variazione qualitativa del patrimonio personale del debitore / imprenditore.

In particolare, sul punto, la Corte ha specificato che, seppur la quota sociale possa essere oggetto di espropriazione, ciò non basta a ritenere non esistente il presupposto oggettivo dell’art. 2901 c.c. dell’eventus damni.

Come sopra specificato, infatti, tale requisito si deve ritenere esistente anche nel caso  in cui vi sia una modificazione del patrimonio anche solo qualitativa dello stesso: nel caso di specie, dice la Cassazione, la variabilità del valore della partecipazione sociale, determinata dall’incertezza dell’attività imprenditoriale, rende meno solida la stabilità e la certezza patrimoniale del debitore rispetto a quello che sarebbe se nell’assetto patrimoniale fossero ancora esistenti i beni immobili.

Per quel che concerne, invece, la tesi del debitore / imprenditore attinente all’inesistente distinzione tra il patrimonio personale del socio unico della s.r.l. unipersonale e il patrimonio della società stessa, la Corte di Cassazione ha esposto quanto segue.

A norma dell’art. 2462 c.c., la società a responsabilità limitata gode dell’autonomia patrimoniale perfetta e ciò comporta che i beni conferiti alla società non rientrino più nel patrimonio personale e che divengano per converso beni strumentali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Contrariamente a quanto accade per i beni personali del socio di una società unipersonale che continuano a garantire anche le obbligazioni della società, i beni conferiti alla società non potranno più essere oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori dell’imprenditore per obbligazioni personali assunte dal socio unico, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale del debitore per i crediti personali risulta assolutamente depauperata.

In conclusione, tali atti di conferimento di beni in società unipersonali da parte del socio unico non sono opponibili ai creditori di obbligazioni personali assunte dal debitore / imprenditore socio unico.

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