Societario e operazioni straordinarie​

Società alla ricerca di fondi: tre modi per finanziare i tuoi progetti

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AUTORE: Alessia Antonia D'Alessio
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Spesso gli imprenditori si trovano ad avere buone idee ma scarse risorse per dar seguito ai propri progetti imprenditoriali. A tal proposito è essenziale, in prima battuta, predisporre un business plan, e cioè un vero e proprio piano di azione che tenga conto dei tempi entro i quali si intende realizzare il progetto imprenditoriale, delle risorse già a disposizione, delle risorse che dovranno essere impiegate e che non sono ancora a disposizione, elaborando, infine una strategia che consenta di raggiungere, nei tempi stabiliti, gli obiettivi prefigurati.

Nell’elaborazione del proprio piano di business è assolutamente centrale, quindi, individuare l’obiettivo e trovare il modo di raggiungerlo, e dinnanzi ad una scarsità di risorse, occorre trovare le modalità con cui raccogliere fondi per finanziare l’investimento che si ha in mente di concretizzare.

Astrattamente è possibile scegliere tra più modi di acquisizione del capitale per finanziare i propri progetti imprenditoriali. Oggi ne analizzeremo in breve alcuni.

1) L’inserimento in società di un socio finanziatore.

Una prima e più semplice soluzione è quella di cercare un finanziatore da inserire all’interno della realtà societaria. In buona sostanza o si inserisce un soggetto terzo nella compagine sociale (socio finanziatore), o si chiede ad uno dei soci di finanziare l’operazione con capitale proprio.

A tale soggetto spetta il compito specifico di immettere capitale nella società per poi ottenere un ricavo al momento della ripartizione dell’utile.

Il socio finanziatore immette liquidità e credito assumendosi una parte del rischio di impresa, in cambio di una necessaria compartecipazione a tutte le scelte di gestione dell’attività imprenditoriale della società; viene quindi coinvolto non solo nel progetto complessivo, ma anche nelle scelte strategiche da adottare e nelle decisioni operative da assumere in relazione alla fattività dell’affare da lui finanziato.

Entrando a far parte della compagine societaria, inoltre, assume tutti i diritti sociali che spettano agli altri soci.

2) La ricerca di finanziatori esterni.

La scelta più scontata per ricercare capitale da investire nei propri progetti è quella di affidarsi a finanziatori esterni di professione (finanziarie, istituti di credito, ecc.). Non sempre si tratta della scelta migliore a fronte degli alti costi che tale scelta potrebbe comportare per l’impresa, o molto più semplicemente in quanto è sempre più difficile ottenere l’erogazione di credito da tali soggetti.

Tuttavia, è altresì possibile cercare investitori estranei sia alla società che al circuito professionale, individuando altre tipologie di soggetti interessati ad entrare nel progetto imprenditoriale.

La prima possibilità è ricorrere allo strumento dell’associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.): un lato gli imprenditori ricercano capitali per le proprie operazioni e dall’altro gli investitori di capitali cercano qualcosa su cui investire che abbia alti rendimenti (ROIReturn on Investment elevato) senza dover impiegare tempo a elaborare l’operazione o studiare il mercato.

L’associazione in partecipazione è un contratto mediante il quale un soggetto (associato) può dare ad un altro soggetto (associante) una determinata somma “partecipando” così all’affare.

L’investitore quindi partecipa all’affare e, ad operazione conclusa, riceve la restituzione della somma corrisposta oltre ad una partecipazione degli utili. In tal modo un soggetto terzo partecipa all’affare senza essere costretti a costituire una nuova società con lui o a cedergli una parte della quota sociale (come accade invece nell’ipotesi 1).

Il procedimento associativo prevede alcuni step:

a) pianificazione strategica: prima di proporre l’investimento l’imprenditore redige un conto economico dell’operazione. Successivamente deve capire di quanti soldi ha bisogno, quanto utile dell’affare è disposto a cedere, che durata avrà la partecipazione e quale percentuale può garantire all’associato.

b) presentazione operazione: redatto il conto economico ed effettuate tutte le valutazioni sopra esposte si passa alla presentazione dell’affare al potenziale associato. Gli vengono spiegati i vantaggi, i possibili rischi, le modalità in cui rientrerà del capitale apportato e a quanto ammonteranno i suoi guadagni.

c) contrattualizzazione: si stipula il contratto e l’associato provvede all’apporto delle somme convenute.

d) rendicontazione: iniziato il progetto, l’imprenditore deve informare l’associato, alle scadenze stabilite dalla legge e dal contratto, dell’andamento dell’affare.

Il contratto di associazione in partecipazione può consentire anche il finanziamento integrale dell’operazione e l’associazione di più persone diverse contemporaneamente nel medesimo affare.

Gli elementi che caratterizzano tale tipologia contrattuale sono, quindi:

la condivisione del rischio d’impresa da parte dell’associato: al termine di contratto l’associato ha diritto alla restituzione dell’apporto diminuito delle eventuali perdite. Ai sensi dell’art. 2553 c.c. è previsto che l’associato oltre che agli utili possa partecipare anche alle eventuali perdite, ma solo nei limiti del suo apporto. La partecipazione alle perdite da parte dell’associato, tuttavia, può essere esclusa per accordo contrattuale tra le parti.

il diritto dell’associato a controllare, ma non orientare, l’affare: la gestione dell’impresa o dell’affare in relazione al quale è stata contratta l’associazione in partecipazione spettano infatti all’associante; l’associato può solo controllarla ma non porre nessun veto né intromettersi.

il conferimento da parte dell’associato di un apporto capitale;

il diritto dell’associato di percepire una quota di utili.

In conclusione, quindi, qualora l’affare vada a buon fine l’associato avrà diritto ad ottenere la quota di utile pattuita oltre alla rifusione dell’apporto; diversamente avrà diritto ad ottenere la rifusione dell’apporto dedotte le perdite – solitamente computate nella stessa percentuale prevista per la partecipazione agli utili-; in ogni caso, comunque, l’associato non può partecipare alle perdite in una misura superiore rispetto al proprio apporto.

Il secondo modo per reperire finanziatori esterni prevede l’utilizzo del crowdfunding.

Il crowdfunding è un sistema che permette il finanziamento di progetti ricorrendo a un’ampia base di finanziatori. In sostanza il progetto – previa valutazione di fattibilità e livello di rischio – viene “lanciato” su una piattaforma web dedicata che provvede alla raccolta dei fondi presso una “folla” di potenziali finanziatori. Se i finanziatori sono interessati al progetto, i cui limiti, potenzialità e rischi vengono preventivamente valutati dai gestori della piattaforma stessa, possono decidere di immettere un piccolo capitale (dai € 500,00 ad € 10.000,00 a seconda del tipo di soggetto finanziatore, se persona fisica o giuridica) nell’impresa/società, aderendo al progetto.

Operativamente l’imprenditore si rivolge quindi al portale di crowdfunding per raccogliere la liquidità necessaria alla realizzazione del suo affare, stabilendo la cifra necessaria. La piattaforma valuta l’imprenditore, il business plan e l’operazione nei suoi dettagli più importanti (durata, verifica del ROI stimato) prima di decidere se accoglierla sul portale. Se la valutazione preliminare è positiva viene aperta la campagna per il recupero del credito e i finanziatori possono investire sul progetto. Se la campagna raggiunge il tetto massimo fissato e si chiude con successo, alla scadenza prefissata il finanziatore riceve direttamente sul suo conto la somma investita, maggiorata dell’interesse previsto.

Nel caso in cui non si raggiunga nemmeno il capitale minimo da investire richiesto, la campagna non andrà a buon fine e quanto già investito viene restituito ai finanziatori dal momento che il progetto non è partito.

Il crowfunding permette inoltre di poter estendere la ricerca di finanziatori anche fuori dal territorio nazionale, ma occorre prestare la massima attenzione alle “regole del gioco” verificando che sul contratto stipulato con le piattaforme specializzate sia espressamente regolata l’ipotesi di esito negativo del progetto complessivo (es. se non si riesce a produrre l’utile preventivato da ripartire ai finanziatori ovvero a finalizzare l’affare).

Si aggiunge inoltre che esistono diverse tipologie di crowfunding (debt, equity, ecc.) aventi differenti caratteristiche; pertanto, qualora si scegliesse tale sistema di finanziamento occorrerà valutare qual è la migliore soluzione imprenditoriale da adottare per ogni caso specifico.

Diversamente dal contratto di associazione in partecipazione, nel crowfunding con l’investimento i finanziatori entrano a far parte della compagine societaria, tanto che la somma ottenuta con la raccolta fondi deve essere iscritta in bilancio e durante tutta la durata del rapporto – anticipatamente stabilita – deve essere destinata al progetto per cui i fondi sono stati reperiti, fornendo di ciò dimostrazione: ciò determina automaticamente una condivisione del rischio con l’imprenditore e con gli altri finanziatori che partecipano alla medesima operazione.

Dal punto di vista del finanziatore l’accesso alle piattaforme informatiche che lo mettono in contatto con l’imprenditore che vuole sviluppare il progetto gli consente di aderire a operazioni che hanno già passato un attento processo di selezione: ciò in qualche modo permette di ridurre o controllare il rischio, ma ovviamente non lo elimina.

La condivisione del rischio tra imprenditore ed investitore significa dover rendicontare periodicamente lo stato del progetto, ma senza l’interferenza operativa di tutti i finanziatori.

Ovviamente, condividere il rischio significa condividere anche la possibilità di non ricavare l’utile sperato o di perdere l’apporto investito, possibilità che nel business plan deve essere prevista ed indicata espressamente in modo che le piattaforme possano valutare preventivamente la fattibilità del progetto e rappresentare qual è il margine di rischio corretto ai potenziali investitori/finanziatori.

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