Amministrativo e appalti​

Il contratto d’appalto e le sue tipologie: l’appalto a corpo, l’appalto a misura e l’appalto a computo estimativo

foto di Alessia Antonia D'Alessio
AUTORE: Alessia Antonia D'Alessio
a.dalessio@studiolegally.com
icona di linkedin

Nell’ambito dei contratti di appalto, che regolano la realizzazione di opere o la prestazione di servizi resa dall’appaltatore in favore del committente, vi sono molteplici modalità di esecuzione della prestazione e la corrispondente determinazione del corrispettivo.

Il contratto d’appalto, infatti, può essere convenuto “a corpo”, “a misura” ovvero a “computo estimativo”.

Queste tipologie contrattuali si differenziano principalmente per il metodo con cui viene calcolato il prezzo dell’opera o del servizio, e ognuna di esse presenta caratteristiche specifiche che ne determinano l’uso in contesti diversi.

Vediamone nel dettaglio le principali differenze.

  • L’appalto a corpo

L’appalto a corpo prevede che il prezzo dell’opera o del servizio appaltati venga stabilito tra le parti in modo forfettario, e quindi determinato in modo fisso e invariabile al momento della stipula del contratto. Indipendentemente dalle quantità effettive di lavoro o materiale necessari per eseguire e completare l’opera, l’importo pattuito rimarrà il medesimo.

Si tratta di una tipologia contrattuale adeguata in caso di progetti ben definiti e quando le condizioni di lavoro o del servizio commissionato sono prevedibili sin dall’inizio in quanto vengono ridotte al minimo le variazioni durante l’esecuzione dell’opera o del servizio.

Si tratta tuttavia di una figura contrattuale che comporta un rischio piuttosto elevato per l’appaltatore, in quale deve essere in grado di stimare accuratamente i costi necessari per l’esecuzione dell’appalto al fine di evitare impreviste perdite durante la sua esecuzione. Per quanto riguarda il committente, tale tipologia contrattuale reca il vantaggio di fargli sapere sin da subito qual è il costo complessivo e definitivo dell’opera o del servizio commissionati, consentendogli di avere certezza dell’esborso economico che andrà a sostenere al termine dell’appalto.

  • L’appalto a misura

Nell’appalto a misura il prezzo dell’opera è determinato in base alle quantità di lavoro effettivamente eseguite o di materiale utilizzato, misurate durante l’esecuzione dei lavori. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore viene calcolato sulla base di unità di misura prestabilite (es. al metro quadrato, al metro cubo, ecc.), moltiplicate per il prezzo unitario già concordato nel contratto.

Si tratta di una tipologia contrattuale particolarmente indicata per lavorazioni in cui le quantità precise di lavoro o materiale non sono facilmente prevedibili sin dall’inizio.

Il rischio in questo caso è equamente distribuito tra committente e appaltatore, in quanto il primo paga solo per ciò che effettivamente viene realizzato ed il secondo non deve preoccuparsi di aver sottostimato i costi dell’opera in quanto nel corso della sua esecuzione provvederà a documentare la misura di quanto effettivamente realizzato e computerà il corrispettivo in base a quanto realmente eseguito.

I principali riferimenti legislativi per l’appalto a corpo e a misura si trovano sia nel Codice Civile che nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, e sono i seguenti:

  • L’articolo 1655 che definisce il contratto d’appalto come l’accordo con cui una parte si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
  • L’articolo 1657 che si applica in caso di mancato accordo sulle modalità di pagamento dell’appalto (a corpo o a misura), indicando che in tal caso il prezzo deve essere determinato a misura.
  • L’articolo 1665 che disciplina il pagamento del prezzo e distingue tra opere pagate a corpo e opere pagate a misura, chiarendo come debbano essere effettuati i pagamenti in funzione delle quantità di lavoro eseguito o del prezzo forfettario concordato.
  • Nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il “contratto a corpo” è menzionato principalmente nell’ambito della disciplina della determinazione del corrispettivo negli appalti pubblici di lavori ed in particolare, l’articolo 42 prevede che il corrispettivo per i lavori possa essere determinato “a corpo” o “a misura”. La scelta tra le due modalità deve essere effettuata in base alla natura e alla complessità dei lavori, nonché alle esigenze specifiche dell’amministrazione appaltante. L’articolo 43 approfondisce la questione del corrispettivo, chiarendo che il contratto a corpo deve essere preferito quando le opere sono bene definite e le quantità non sono soggette a variazioni significative.

Oltre che dalle norme giuridiche, anche documenti come i Capitolati Speciali d’Appalto, che sono parte integrante dei contratti di appalto, possono prevedere specifiche clausole relative alla modalità di pagamento a corpo o a misura o in base ad una combinazione dei due. In sostanza, mentre il Codice Civile e il Codice dei Contratti Pubblici forniscono il quadro giuridico di base per gli appalti a corpo e a misura, le modalità specifiche e i dettagli possono essere ulteriormente regolati nei singoli contratti e capitolati.

  • L’appalto a computo estimativo

L’appalto a computo o misura estimativa è una variante dell’appalto a misura. Tale tipologia contrattuale prevede infatti la fissazione di un costo stimato per l’opera basato su una previsione delle quantità necessarie per eseguirla; il prezzo finale può variare in base alle quantità effettivamente impiegate, misurate durante l’esecuzione dei lavori.

Il costo stimato viene calcolato sulla base di un computo metrico estimativo, cioè un documento tecnico che elenca tutte le quantità di lavori e materiali necessari per la realizzazione dell’opera, con indicazione dei relativi prezzi unitari, redatto prima dell’inizio dei lavori e che serve come base per la valutazione economica dell’appalto.

In questo caso il contratto stabilisce quindi un preventivo di massima che può essere soggetto a modifiche, a seconda delle effettive necessità del progetto e delle quantità effettivamente realizzate durante l’esecuzione dei lavori.

I pagamenti, come nelle altre tipologie di appalto, avvengono generalmente per stati di avanzamento lavori (SAL), in base alle quantità effettivamente realizzate, misurate in cantiere e confrontate con le previsioni del computo metrico. Se le quantità differiscono da quelle stimate, il prezzo finale dell’opera può essere adeguato.

Questo tipo di appalto unisce elementi dell’appalto a corpo e dell’appalto a misura, offrendo un certo grado di flessibilità pur mantenendo una struttura di costi stimata. L’appalto a computo estimativo è infatti una soluzione contrattuale adatta a contesti in cui è possibile stimare i costi dell’opera con un certo grado di precisione, ma si vuole mantenere la possibilità di adeguare il prezzo finale alle quantità effettive di lavoro eseguito.

Non esiste un riferimento legislativo specifico per tale tipologia contrattuale trattandosi di un accordo che deriva dalla combinazione delle previsioni dell’appalto a corpo e dell’appalto a misura; si fonda, pertanto, sui principi generali del contratto d’appalto disciplinati dal Codice Civile, con particolare attenzione alle modalità di pagamento descritte negli articoli sopra menzionati.

Cosa differenzia maggiormente l’appalto a computo estimativo dall’appalto a corpo e dall’appalto a misura?

  • Mentre l’appalto a corpo stabilisce un prezzo fisso e invariabile per l’intera opera, l’appalto a computo estimativo permette di modificare il costo finale in base alle quantità effettive di lavoro svolto.
  • L’appalto a misura regola il pagamento esclusivamente sulla base delle quantità realizzate, senza una stima preventiva complessiva. L’appalto a computo estimativo, invece, parte da una stima complessiva che viene poi adeguata in corso d’opera.

La scelta tra appalto a corpo, appalto a misura e appalto a computo estimativo dipende dalle specificità del progetto e dalle esigenze delle parti coinvolte. Ognuna di queste tipologie contrattuali comporta dei vantaggi e degli svantaggi che devono essere valutati caso per caso prima di adottarne l’una, l’altra o l’atra forma ancora. L’appalto a corpo offre certezza sui costi ma richiede una stima precisa; l’appalto a misura permette di pagare solo per il lavoro effettivamente svolto, adattandosi a cambiamenti durante l’esecuzione; l’appalto a misura estimativa, infine, combina una certa flessibilità con un preventivo di massima, adattandosi ai progetti con variabili difficili da prevedere in anticipo.

Leggi gli altri articoli
AI e Privacy. Il GDPR rallenta l’innovazione? Il caso del Garante Privacy Italiano contro ChatGPT.
Videogiochi ed E-Sport in UE
Le sfide giuridiche della contrattualizzazione degli e-sports pro-players
Lavoro e privacy: riconoscimento facciale dei dipendenti e controllo dell’attività lavorativa
Il patent trolling: la minaccia silenziosa per l’innovazione

Ti serve qualche informazione in più sull'articolo? Scrivici a info@studiolegally.com