Settore assicurativo​

Arbitro assicurativo: la nuova figura del 2025

AUTORE: Francesco Dei Rossi
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Introduzione

Nell’alveo delle Alternative Disputes Resolutions si sono fatti spazio meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia sia bancaria, che finanziaria. Rispettivamente il legislatore ha creato l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Mancava all’appello un arbitro ad hoc che si occupasse delle controversie in materia assicurativa, e questo vuoto istituzionale già da anni si era fatto notare, dal momento che veniva previsto già nel 2005 dalla normativa che ha introdotto il Codice delle assicurazioni private, tuttavia, nessun organo, né legislativo, né esecutivo, si è mai occupato di intervenire a riguardo.

A fine dell’anno scorso, in particolare in data 6 novembre 2024, con il Decreto interministeriale numero 215 entrato in vigore a partire dal 24 gennaio 2025, il Governo ha deciso di sopperire a questa mancanza.

Nel secondo articolo del Decreto istituisce presso l’IVASS l’arbitro assicurativo ai sensi dell’articolo 141, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 187, comma 1 del Codice delle assicurazioni.

 

Ambito di cognizione dell’arbitro assicurativo

Sono rimesse alla cognizione dell’arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, ammesso che siano risolvibili attraverso un procedimento esclusivamente documentale. A conferma del fatto che questo tipo di procedimento si svolgerà in spregio all’oralità, non saranno ammesse testimonianze o dichiarazioni orali. Tuttavia, è consentito all’arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui la controversia sia di valore inferiore a euro 2500 o se le stesse sono concordi, e se l’arbitro, ritenuto accertato il danno, lo liquida secondo equità. Altro potere che non è attribuito all’arbitro è quello di espletare perizie tecniche.

Limite all’ambito di operatività dell’arbitrato assicurativo è dato dal valore della controversia.

In particolare, se si tratta di una controversia nascente da un contratto di assicurazione sulla vita, disciplinato dall’articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni, il limite è diverso a seconda che si tratti del ramo I e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso, o che, al contrario, si tratti di controversie riguardanti i contratti del ramo I non ricompresi nella prima ipotesi e i contratti degli altri rami vita.  (Si ricorda al lettore che gli altri rami vita pertengono alla natalità, alla nuzialità; alle assicurazioni, pure dei rami appena descritti, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; alla malattia e al rischio di non autosufficienza; alle operazioni di capitalizzazione; alle operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per le erogazioni di prestazioni in caso di morte, vita o cessazione e riduzione dell’attività lavorativa). Per queste due categorie i limiti della controversia sono rispettivamente di euro 300.000 e di euro 150.000.

Qualora, invece, la controversia emerga da contratti di assicurazione contro i danni, disciplinati dall’articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni, il limite è descritto per le ipotesi di risarcimento del danno per responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azioni diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. In particolare, per questa ipotesi il limite massimo è del valore di euro 2.500. In una clausola residuale, il legislatore dispone che per tutte le altre controversie inerenti ai contratti di assicurazione contro i danni, si può fare riferimento al diverso limite, più elevato, di euro 25.000.

 

Il collegio arbitrale

Il collegio arbitrale è composto da 5 membri, che sono soggetti altamente competenti e con un elevato grado di indipendenza dalle imprese e dagli intermediari assicurativi. L’indipendenza è garantita dalla modalità di nomina previste dall’articolo 4 e dalle cause di incompatibilità, impedimento o conflitto di interessi che devono essere comunicate alla segreteria tecnica – funzione assolta dall’IVASS stessa –, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto che si sta commentando. Il collegio, inoltre, è regolarmente costituito e delibera con la presenza dei 5 membri. In caso di necessità, chiaramente, il presidente dispone che il collegio si possa riunire anche in videoconferenza.

 

L’atto introduttivo dell’arbitrato assicurativo

L’atto con cui si adisce l’arbitro è il ricorso, come menzionato all’articolo 7 del Decreto. La presentazione del ricorso è preceduta, a pena di inammissibilità, dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario che si devono pronunciare entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami. Tuttavia, il ricorso all’arbitro assicurativo può essere proposto solo dopo aver ricevuto la risposta sul reclamo di cui si è appena discorso, o dopo che sia decorso inutilmente il termine previsto in materia di reclami, ma comunque entro 12 mesi dalla sua presentazione o entro 12 mesi dall’avvio dell’operatività dell’arbitro assicurativo.

L’oggetto del ricorso, se proposto a seguito del reclamo, sarà il medesimo di quest’ultimo, ma è sempre fatta salva la possibilità di formulare un’ulteriore richiesta di risarcimento del danno, purché tale danno sia conseguenza immediata e diretta dal comportamento evidenziato dal reclamo.

Le ipotesi di inammissibilità del ricorso sono dettate invece dall’articolo 9 e riguardano le varie ipotesi in cui il ricorso:

  1. È presentato senza previa presentazione del reclamo;
  2. È presentato tardivamente rispetto i termini;
  3. Ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo. Lo stesso vale per le ipotesi in cui i fatti o i comportamenti, pur conosciuti più tardi, sono stati appresi dal ricorrente tre anni prima della presentazione del ricorso;
  4. È presentato in modalità diverse da quelle descritte dalla normativa vigente;
  5. Non è documentato;
  6. Ha ad oggetto controversie diverse da quelle di cui ha cognizione il collegio arbitrale;
  7. È privo dell’indicazione degli elementi essenziali del ricorso (e. l’oggetto come petitum mediato, il titolo, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda con le relative richieste come petitum immediato);
  8. Sia proposto nei confronti di un soggetto che ha perso la qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del Codice delle assicurazioni che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari;
  9. Abbia ad oggetto una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all’autorità giudiziaria o all’arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di risoluzione alternativa della controversia; e
  10. Abbia, ai fini della sua risoluzione, come esigenza un accertamento istruttorio che il collegio, come descritto precedentemente, non può disporre.

 

Il procedimento

            Il procedimento arbitrale, proprio come tutte le altre forme di risoluzione alternativa delle controversie, è ispirato a ragioni di celerità ed efficienza. Infatti, entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso, l’impresa o l’intermediario trasmettono alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso. È coerente che il legislatore abbia deciso di imporre un onere all’intermediario di consegnare la documentazione che sia utile alla decisione del ricorso, e non tanto la documentazione utile solo alla sua linea difensiva. È probabilmente, questa, un’altra forma con cui si intende pubblicizzare il ruolo degli intermediari assicurativi, anche quando questi non si affacciano a contrattare con un consumatore. Inoltre, questa previsione risponde sicuramente anche all’esigenza di sopperire alla “asimmetria informativa” in cui versano alle parti.

Tornando agli aspetti più procedurali, la segreteria tecnica trasmette entro 5 giorni la memoria al ricorrente che, entro 20 giorni dalla ricezione, può inoltrare memoria di replica, da trasmettersi a cura della segreteria tecnica all’impresa e all’intermediario entro il termine di 5 giorni. Entro 20 giorni dalla ricezione, quest’ultimi possono presentare memoria di controreplica. Con le memorie di replica e controreplica non possono aggiungersi domande nuove o eccezioni nuove di rito e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione. Quindi, il regime di preclusioni è molto stringente, in quanto il primo documento che si presenta è già ciò che delinea l’ambito di cognizione del collegio arbitrale. Questo ragionamento è rinforzato dal fatto che i termini appena descritti sono perentori.

Il collegio decide, motivando, a maggioranza entro 90 giorni, termine, questo, prorogabile una sola volta di ulteriori 90 giorni. Il collegio può, inoltre, formulare proposte conciliative che la segreteria comunica alle parti, ma, se le parti non aderiscono entro 10 giorni da tale comunicazione, il procedimento continua regolarmente.

 

Esecutività della decisione

            Di fondamentale importanza affinché questo strumento di risoluzione delle controversie sia utile, è che le decisioni prese dal collegio siano in qualche modo enforceable. Tuttavia, come per le decisioni degli organi sopracitati in materia di risoluzione delle controversie finanziarie e bancarie, rispettivamente ABF e ACF, anche le decisioni dell’arbitro assicurativo non sono idonee a costituire titolo esecutivo. Questo significa che non si possa procedere ad esecuzione forzata in virtù di una decisione dell’arbitro. Se il condannato, però, non dovesse adempiere entro 30 giorni, patirà una sanzione consistente nella pubblicazione di tale inadempienza nella apposita sezione del sito internet dell’arbitro assicurativo. Questo è una forma di misura coercitiva indiretta solo in un sistema, secondo chi scrive, ideale, in cui la totalità dei consumatori sia costituita da homines oeconomici e si informi perfettamente al momento della stipulazione di un contratto assicurativo. Infatti, è poco convincente la posizione di chi sostiene, al contrario, che questo rimedio sia una minaccia di pregiudizio effettivo alla reputazione dell’impresa assicuratrice.

Per ottenere, quindi, una decisione che sia esecutiva c’è bisogno di ricorrere allo strumento giurisdizionale della sentenza, secondo un procedimento ordinario. Tuttavia, sembra poco coerente con l’obiettivo di deflazione del contenzioso, principio a cui si ispira l’istituzione di questo meccanismo. Si ricorda che tale ragionamento, inoltre, è perfettamente applicabile anche all’arbitro bancario.

Persino la Corte costituzionale, con ordinanza 218 del 2011, si è espressa sancendo che l’ABF – e quindi, analogicamente, anche l’arbitro assicurativo – non è un organo giurisdizionale, per cui le decisioni non solo non incidono sulla sfera giuridica delle parti, ma anche non precludono il ricorso all’autorità giudiziaria. Questo ragionamento affonda le proprie radici sulla violazione di diversi principi tipici del processo giurisdizionale, come, ad esempio la parità tra le parti. Infatti, la Corte precisa che le decisioni dei collegi arbitrali di questo tipo, non sono categoricamente parificabili a lodi arbitrali, nemmeno irrituali.

            Una forma di utilità di questi istituti sembra, allora, ravvisabile nella creazione di precedenti o, meglio, di orientamenti interpretativi uniformi nelle materie di riferimento, con la speranza che questi possano orientare tanto gli operatori assicurativi quanto gli interpreti del diritto.

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